Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21415 del 18/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21415 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERE ASSUNTA N. IL 05/11/1957
avverso l’ordinanza n. 667/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
15/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
19e1sentite le conclusioni del PG Dott.
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<1. Go Data Udienza: 18/04/2016 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 - 18/12/2015, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto, nell'interesse di Assunta Cavaliere, avverso l'ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della pubblica funzione. Alla Cavaliere, all'epoca dei fatti addetta alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di pace di Amalfi, sono attribuiti i reati falso ideologico per induzione e di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti alla propria funzione, per avere eseguito merceologiche, in modo da farne gravare il costo sulla Corte d'appello di Salerno. Per quanto ancora rileva, il Tribunale, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, ha rilevato che "simili comportamenti infedeli denotano scarso senso di appartenenza all'ufficio ed una tendenza alla ruberia diffusa che di certo deve essere stroncata almeno con l'allontanamento dell'impiegata dal luogo di lavoro e dalle proprie mansioni così laidamente strumentalizzate". 2. Nell'interesse della Cavaliere è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere l'ordinanza impugnata trascurato di valutare la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce non solo del tempo decorso, ma anche della circostanza che, nel frattempo, l'indagata - la quale non è un funzionario amministrativo - è stata assegnata presso altro ufficio giudiziario, come operatore giudiziario Area F2, ex operatore 81, con compiti di mera ricezione degli atti presso l'ufficio Re.Ge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), il pericolo di reiterazione si deve caratterizzare per la sua concretezza e attualità. Se il prifflo requisito richiede la sussistenza di elementi valutativi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere gli illeciti indicati dalla previsione del codice di rito, il secondo trova il suo fondamento nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. Nel caso di specie, nonostante le specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello, il Tribunale ha svolto considerazioni che, nella sostanza, attengono alla concretezza del pericolo, ma non si confrontano in alcun modo con il profilo della sua attualità, alla luce delle mutate mansioni della ricorrente. Ne discende che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame. 1 acquisti di beni personali, alterando le fatture e sostituendo le tipologie P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma il 18/04/2016 Il Presidente Il Componente estensore

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