Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21414 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21414 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI ANTONIO nato il 26/04/1973 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 18/04/2017, dichiarava inammissibile
l’appello proposto da Antonio Longobardi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in data 19/03/2013 per il
reato di cui all’art. 648 cod. pen., derubricato nell’ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen.,
disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, previa riqualificazione
dell’impugnazione come ricorso.
Con il mezzo di gravame riqualificato, l’imputato censura il trattamento sanzionatorio applicato
dal giudice di primo grado (euro 90,00 di ammenda) ritenuto incongruo per eccesso.
Il motivo è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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