Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21411 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21411 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUE;BICO PIETROPAOLO nato il 14/11/1989 a SAN GIORGIO A CREMANO

avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
‘dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il _seguente formale unico motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e al praticato trattamento sanzionatorio.
Il motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata (v. pagg. 2 e 3
della sentenza impugnata) da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il
giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.

./1

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 30/03/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Napoli, in data 26/05/2016, nei confronti di Pietropaolo Bubbico, in relazione ai reati di porto
in luogo pubblico di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina, ricettazione di
arma comune da sparo, porto di coltello a serramanico.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/04/2018

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