Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21410 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21410 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOHAMED ISMAIL nato il 07/02/1985 a MOGADISCIO( SOMALIA)
avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24/01/2017, in riforma della pronuncia
emessa in data 03/02/2016 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Mohamed Ismail ritenuta la
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. prevalente rispetto alle contestate
circostanze aggravanti, rideterminava la pena nella misura di giustizia in relazione i reati di cui
agli ara. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 I. n. 110/1975, 110, 582, 585, 576, 61 n. 2
cod. pen., con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza.
Il motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (gravità dei fatti, notevole
esposizione di pericolo per la collettività, negativa personalità del prevenuto) è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6,
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato
da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego
della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti
gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO
Il Pre idente
ANTONI
ESTIPINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO