Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21410 del 01/03/2016
Penale Ord. Sez. 5 Num. 21410 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSTA TOMMASO N. IL 14/12/1959
PANAIA COSIMO SALVATORE N. IL 13/01/1969
ZAVAGLIA MARCELLO N. IL 08/11/1966
avverso la sentenza n. 21910/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 22/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SAV’EONE;
1@tteLsentite le conclusioni del PG Dott. SV
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Data Udienza: 01/03/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza, depositata il 17 dicembre 2015, il Procuratore della parte
civile Pisciuneri Carmen, in proprio e nella qualità di esercente la potestà
parentale sui figli minori Simari Marcello Vincenzo e Simeri Adele Maria costituita
nel giudizio a carico di Costa Tommaso conclusosi con la Sentenza di questa
nascente dalla mancata indicazione nel dispositivo che le spese liquidate a favore
della parte civile, quantificate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, fossero
rimborsate in favore dello Stato, per essere la parte civile ammessa al beneficio
del patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza è pienamente fondata in quanto sussiste l’evidenziato errore
materiale.
2. Invero, ai sensi dell’articolo 110, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno se vi
è condanna dell’imputato, non ammesso al beneficio, al pagamento delle spese
in favore della parte civile, ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in
favore dello Stato.
3. In definitiva, deve provvedersi alla chiesta correzione, mandando, nel
contempo, alla Cancelleria per gli adempimenti del caso.
P.T.M.
La Corte, corregge il dispositivo della propria sentenza n. 49627 del
22.9.2015, depositata il 16.12.2015 nel senso che dopo le parole “come per
legge” siano aggiunte le parole: “in favore dell’erario, essendo la parte civile
Pisciuneri Carmen ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Così deciso il 1 marzo 2016.
Sezione n. 49627 del 22 settembre 2015, ha evidenziato un errore materiale