Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2141 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2141 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PITASSI SANDRA N. IL 13/12/1966
avverso l’ordinanza n. 244/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con ordinanza in data 5.3.2012 il G.E. del Tribunale di Napoli rigettavo
l’istanza, proposta nell’interesse di Pitoni Sandra, di revoca e/o
sospensione dell’ingiunzione a demolire, emessa dalla Procura della
Repubblica in relazione alla sentenza irrevocabile, resa dal Tribunale di
Napoli in data 11.1.2008.
Propone ricorso per cassazione Pitassi Sandra, denunciando l’esercizio da
parte del eiudic.e di una potestà riservata ad organi amministrativi e la
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Come ha correttamente ritenuto il 6.E., l’ordine di demolizione non
viene disposto dall’a.g. in supplenza dell’autorità amministrativa. La
giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato tale impostazione,
avendo ritenuto che anche il giudice “è garante della tutela assicurata
dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette
l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti
ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva
dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando
l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa
adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio. Il poteredovere della A.G. “concorre” con quello dello P.A. “titolare anch’essa, in
base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il
manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio. Il
coordinamento tra l’intervento specifico giudiziario e quello generale, di
carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri,
bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice
dell’esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di
demolizione con le determinazioni dell’Amministrazione, al fine di
decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali
modalità (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.702 del 14.22000).
2.2) L’ordine di demolizione deve intendersi emesso allo stato degli atti,
tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere
della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’
altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatorio
non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di
riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la
legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla
legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti
per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass.pen.sez.3 n144 del 30.12003 –

1

OSSERVA

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende
della somma di curo 1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consigl’e e est.
Il P

P-M-c/o Ciavarella).
2.3) La ricorrente, prescindendo completamente dalla motivazione
dell’ordinanza impugnata, che aveva escluso l’eventualita della emissione
da parte della P.A. di provvedimenti contrastanti con la demolizione (non
essendo concedibile il richiesto condono) introduce o argomenti che
avrebbe dovuto far valere nel giudizio di cognizione o una sorta di
volonta (irrilevante) di ripristinare lo stato anteriore dei luoghi.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma che pare congruo determinare in turo 1.000,00 ai sensi
dell’art.616 c.p.p.

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