Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21409 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21409 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELINO CIRO nato il 16/04/1961 a NAPOLI
avverso la sentenza del 29/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/03/2017, in riforma della pronuncia di
primo grado resa dal Tribunale di Noia in data 12/09/2016 nei confronti di Ciro Angelino,
riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena
nella misura di legge in relazione a due ipotesi di riciclaggio e ad una di ricettazione.

– vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc.
pen. (primo motivo);
– vizio di motivazione in relazione all’operato trattamento sanzionatorio (secondo motivo).
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nessuna verifica era tenuta a compiere la Corte territoriale in merito alla sussistenza delle
condizioni per emettere pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.: l’esistenza di una doppia
conforme di responsabilità rendeva evidente la mancanza di quei presupposti.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:

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