Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21406 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21406 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GOMEZ VERA JOHN DUSTIN nato il 03/05/1987

avverso la sentenza del 18/07/2017 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: errata qualificazione
giuridica del fatto contestato al capo A, da inquadrarsi nella figura del furto pluriaggravato in
concorso.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr., Sez. U, n. 5838 del
28/11/2013, dep. 2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione
può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata
nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia
sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve
essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli
casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati,
mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di
opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando
prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A), così
come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PyLLEGRINO

Il Presidente
ANTO

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza in data 18/07/2017, applicava nei confronti di Gomez
Vera John Dustin la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati
di rapina aggravata (capo A), lesioni personali aggravate (capo B) e ricettazione (capo C).

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