Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21405 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21405 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
FASCE ANGELO PASQUALE nato il 06/03/1939 a GENOVA
PARODI GIANNI nato il 27/01/1950 a GENOVA
avverso la sentenza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, censurando il seguente sostanziale unico
motivo:
mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo comune è manifestamente infondato.
Preliminarmente si evidenzia come, pon il proprio ricorso, Angelo Pasquale Fasce omette,
inammissibilmente, di indicare la tipologia di vizio denunciato.
Nel ricorso di Gianni Parodi, si censura, invece, il vizio di motivazione sul predetto mancato
proscioglimento.
Invero, costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato
art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la
sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a
favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 10/05/2017, applicava nei confronti di Angelo
Pasquale Fasce e di Gianni Parodi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in
relazione a varie imputazioni di truffa.