Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21403 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21403 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENEDETTO ANTONELLO nato il 08/03/1987 a PISTICCI

avverso la sentenza del 17/04/2015 del GIP TRIBUNALE di MATERA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

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Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc.
pen.
Il motivo è manifestamente infondato.

E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.
deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di
non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso, di specie la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle
cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO

Il residente
ANTON PRESTIPINO

Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Matera, con sentenza in data
17/04/2015, applicava nei confronti di Antonello Benedetto la pena concordata dalle parti ex
art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata e di porto di arma da sparo

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