Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21402 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21402 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YAHYAOUI RAMZI nato il 19/06/1987

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione agli artt. 546, 125,
comma 3, 187 e 597 cod. proc. pen., anche per l’utilizzo della tecnica della motivazione per
relationem.
Il motivo è generico manifestamente infondato.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base
della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Anche la censura relativa all’uso della motivazione per relationem si profila del tutto generica
perché omette di indicare quali parti di sentenza sarebbero prive di autonoma valutazione da
parte del giudice di secondo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22/11/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale
di Roma, in data 22/06/2012, nei confronti di Yahyaoui Ramzi, in relazione al reato di cui agli
artt. 110, 628, comma 1 cod. pen.

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