Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21401 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21401 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANCESCANGELI EMILIANO nato il 04/01/1974 a ROMA
avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17/05/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15/06/2012, nei confronti
di Emiliano Francescangeli, in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata in concorso e di
ricettazione in concorso.
Il motivo è generico e manifestamente infondato.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base
della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO
Il esidente
ANTONI PRESTIPINO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione.