Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21400 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21400 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINISCALCHI PASQUALE nato il 27/08/1993 a ACERRA

avverso la sentenza del 07/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Il motivo è manifestamente infondato.
Al Siniscalchi è stata inflitta la complessiva pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro
1.000,00 di multa; al momento del fatto, lo stesso era infraventunenne. L’art. 163 comma 3
ultima parte cod. pen. prevede che nell’ipotesi, quale la presente, di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell’art. 135 cod. pen., sia superiore a due anni e sei mesi, il
giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Nella fattispecie, il giudice di merito – peraltro, nemmeno espressamente richiesto in tal senso
dalla difesa – ha ritenuto di non dover sospendere la pena, con una consentita motivazione
implicita ma inequivoca che ha ritenuto non formulabile un giudizio prognostico favorevole
sulla condotta futura del Siniscalchi a ragione della non modesta portata dei fatti, di una
manifestata significativa attitudine del reo a consumare fatti criminosi del genere e
dell’assenza di una seria e credibile resipiscenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO

Il residente
ANTO Il PRESTIPINO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 07/03/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta .di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 06/03/2015, nei
confronti di Pasquale Siniscalchi, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di
lesioni personali aggravate in concorso.

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