Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2140 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2140 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IGNOTI tki/(7—
CARRASSI LAZZARO MARIO N. IL 11/09/1961 r .

/

avverso il decreto n. 1052/2011 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
30/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
t
1.11 GYp del Tribunale di Lucera, con provvedimento emesso il 30/01/2012,
disponeva l’archiviazione del procedimento n. 2977/2010 pendente nei confronti
di Vescia.

2.Mario Carrassi Lazzaro, quale parte offesa, proponeva ricorso per

3.11 ricorso è stato proposto personalmente dalla persona offesa, non
legittimata, ex art. 613 cod. proc. pen. , con conseguente inammissibilità del
ricorso.
4.Le doglianze dedotte nel ricorso sono comunque manifestamente
infondate, trattandosi di provvedimento non censurabile nel merito in sede di
legittimità.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto

da Mario

Carrassi Lazzaro con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pre dente

Cessazione, deducendo censure varie.

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