Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 214 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 214 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DECOLOMBI ADRIANO N. IL 07/03/1966
avverso l’ordinanza n. 5061/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

A

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del 7.11.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava
l’istanza interposta da DE COLOMBI Adriano, di affidamento in prova terapeutico
per il superamento della dipendenza da alcool, in ragione del fatto che l’istante
aveva un elevato profilo di pericolosità, essendo gravato da molteplici precedenti
contro il patrimonio e perché il programma terapeutico proposto veniva ritenuto

presso il SERT e che il programma si protrasse fino al 2007, quando pose in
essere i reati di cui all’ultima carcerazione, il che ne denotava il carattere di
inadeguatezza. Veniva aggiunto che la correlazione tra la capacità a delinquere del
reo e la sua alcooldipendenza si profilava dubbia, visto che l’istante era
specializzato in delitti contro il patrimonio, non in ragione della necessità di
assumere alcoolici e che il tasso di pericolosità era elevato cosicchè non potevano
essere diradati i controlli sulla sua persona, poiché era ampiamente ipotizzabile
una ripresa dei traffici illeciti in cui risultava inserito.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe
stato adeguatamente valutato che il programma terapeutico del De Colombi
aveva dimostrato nei fatti la sua adeguatezza al recupero del condannato, che
una volta interrotto, era stato ripreso nel 2009 quando de Colombi fu scarcerato,
e che proprio la frequenza di tale programma lo aiutò ad astenersi dal porre in
essere azioni delittuose, che non potevano essere considerati ai fini della decisione
sull’istanza avanzata né le condizioni personali, né quelle lavorative del
medesimo, non versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 47 OP, ma in quella di cui
all’art. 94 dpr 309/90.

Il ricorso è basato su motivi in fatto, miranti a sollecitare una rivalutazione
delle emergenze disponibili che è inibita in detta sede; il tribunale ha manifestato,
argomentandolo, il suo scetticismo sulla adeguatezza del programma che è stato
proposto dall’interessato ed all’esito di plausibili argomentazioni lo ha reputato non
adeguato alla risocializzazione del medesimo, anche in ragione della ritenuta
mancanza di collegamento tra i reati contro il patrimonio commessi e
l’alcooldipendenza. La valutazione rientra nell’ambito della plausibile opinabilità di
apprezzamento, opinabilità che non è censurabile in detta sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad

i

assolutamente insufficiente , considerato che fin dal 2001 DE Colombi era in cura

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

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