Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 214 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 214 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTAL GABRIEL VASILE N. IL 12/02/1983
avverso la sentenza n. 2675/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 10/12/2015
Motivi della decisione
L’imputato Antal Gabriel Vasile ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Torino
che, in parziale riforma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale in
data 05/02/2014, ne ha ribadito la condanna ivi affermata per i reati di resistenza a pubblico
ufficiale e tentato furto aggravato (artt. 337, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.), riducendo però la
pena alla misura finale di cinque mesi e dieci giorni di reclusione in accoglimento di esplicita
doglianza dell’appellante in ordine al carattere eccessivo del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito (art. 606, comma 3 cod.
proc. pen.), concernente la discrezionalità del giudice nell’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 dice bre 2015
Il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla misura della pena inflitta.