Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 214 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 214 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• FIDONE Salvatore nato a Niscemi il 02/11/1967
avverso l’ordinanza in data 05/05/2016 della Corte di Appello di Caltanissetta
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 07/06/2016 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava
l’istanza di restituzione nel termine proposta nell’interesse di Salvatore Fidone ai
sensi dell’art. 175, primo comma cod. proc. pen. ai fini della proposizione
dell’appello avverso la sentenza emessa dal GUP del locale tribunale il
05/11/2015.
Rilevava la corte territoriale che il termine per l’impugnazione era scaduto il
21/12/2015 e che il difensore aveva dedotto di non aver potuto proporre
tempestivamente l’appello a causa di una “lombosciatalgia acuta”, con
conseguente invalidità per sei giorni, come da allegata certificazione medica del
19/12/2015; che, in conformità con la prevalente giurisprudenza, l’impedimento
non costituiva un caso di forza maggiore, in considerazione della conoscenza del

Data Udienza: 02/12/2016

termine per impugnare e del verificarsi dell’evento invalidante due giorni prima
di tale scadenza nonché della possibilità d’informare direttamente, o per
interposta persona, l’imputato dell’impossibilità ad adempiere.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Fidone tramite difensore di fiducia
eccependo con un unico motivo la violazione di legge in relazione al combinato
disposto degli artt. 175 e 606 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale del
provvedimento, rilevando che esso costituiva un’ingiustificata riduzione del

patologia aveva impedito l’allontanamento dal domicilio e l’espletamento di
qualsiasi attività utile ad ovviare all’inconveniente verificatosi.
Ha chiesto quindi l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanza della
Corte di Appello di Caltanissetta, con le consequenziali statuizioni o
provvedimenti di legge.
Con requisitoria scritta depositata il 28/09/2016 il Pubblico Ministero ha concluso
come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Indubbiamente, in astratto, è configurabile il caso della forza maggiore idonea a
suffragare l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella
malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi
dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di
impugnazione. E’ altresì inconfutabile nella giurisprudenza di legittimità che tale
accertamento debba essere effettuato in concreto per esaminare se nel caso
specifico l’uso dell’ordinaria diligenza, sia da parte dell’imputato, sia da parte del
difensore, avrebbe potuto impedire il vano spirare del termine (Cass. sez. 1,
sent. n. 16763 del 07/04/2010 – dep. 03/05/2010 – Rv. 246927).
Tale verifica è stata effettuata dalla corte territoriale in senso sfavorevole
all’istante sulla base di un argomento portante: a fronte del termine di legge
pari, nella specie, a quarantacinque giorni, l’evento invalidante si è verificato due
giorni prima della scadenza di detto termine, quando “era già decorso più di un
mese dal deposito della sentenza e durante tale periodo sia l’imputato che il
difensore avrebbero potuto presentare i motivi”.
Ha premesso la difesa del ricorrente di aver presentato presso la competente
cancelleria in data 24 dicembre 2015 l’impugnazione con i contestuali motivi di
appello, informando il successivo 28 dicembre la Corte dell’evento di forza
maggiore per la restituzione del termine (dal 21 dicembre al 24 dicembre); ha
altresì rilevato che la motivazione del rigetto dell’istanza “vorrebbe decapitare il

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termine di legge concesso al difensore per proporre l’impugnazione e che la

termine dalla legge concesso al difensore che nel caso di specie è (appunto) di
quarantacinque giorni”.
Orbene, è pacifico che il potere d’impugnazione continua fino allo scadere del
relativo termine, per cui se la corte territoriale avesse negato o in qualche modo
compresso l’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 571 cod. proc. pen.
avrebbe violato la normativa penale di riferimento.
Le argomentazioni contenute nell’ordinanza si muovono tuttavia su un altro

incentrato sul criterio della “ordinaria diligenza” dei soggetti legittimati a
proporre appello (il difensore e l’imputato) ed a tal fine si rileva pertinente
l’osservazione secondo cui l’evento invalidante, perché verificatosi due giorni
prima della scadenza del termine di quarantacinque giorni, non costituisce causa
di forza maggiore.
Non è dimostrato infatti che la predisposizione dell’appello richiedesse un
particolare impegno sì da necessitare dell’intero periodo per una sua compiuta
articolazione – circostanza peraltro estranea al ricorso – con la conseguenza che
la scelta di utilizzare proprio gli ultimi due giorni per redigere l’impugnazione si
presentava obiettivamente rischiosa, posto che qualsiasi contrattempo di una
certa gravità avrebbe potuto vanificare il proposito difensivo.
Si richiama sul punto l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui in tema di
restituzione nel termine, l’impedimento assoluto del difensore è invocabile quale
causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. laddove esso abbia
inciso sulla presentazione dell’impugnazione di una sentenza, in quanto la
complessità e la delicatezza delle scelte che l’imputato deve compiere in ordine
alla determinazione e all’illustrazione dei motivi d’impugnazione e la gravità delle
conseguenze che l’ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal
formulati esigono che sia garantita l’effettività della difesa tecnica per la
tempestiva presentazione di un’impugnazione correttamente formulata e
argomentata (Cass. sez. 3, sent. n. 15187 del 22/02/2002 – dep. 23/04/2002 Rv. 221474).
In definitiva, i criteri di diligenza richiamati mal si conciliano con l’individuazione
dell’ultimo segmento temporale a disposizione per effettuare un’attività
particolarmente sensibile nella prospettiva dell’esito del processo e della
definitività della condanna.
D’altra parte l’atto di appello fu presentato – tardivamente – il 24/12/2015,
durante il periodo di malattia di sei giorni, decorrente dal 19/12/2014, sì che
anche per tale aspetto non può ritenersi che l’evento, pur invalidante, avesse

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piano di analisi – l’unico peraltro praticabile, in virtù dei principi richiamati –

quelle caratteristiche di assoluta incapacità che impedivano la proposizione
dell’impugnazione (la certificazione medica non distingue infatti una fase iniziale
acuta da una successiva subacuta).
5. Al rigetto del ricorso, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016
Il Consigliere estensore
Dott Luigi Ag_ostinchio

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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