Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21398 del 22/09/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21398 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SQUARCELLA ANTONIO N. IL 04/07/1964
avverso la sentenza n. 25196/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 10/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/09/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. Luca Di Biase, che ha insistito per la
tempestività del ricorso, esponendo gli argomenti a sostegno della richiesta di
annullamento.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10.4.2014 la Prima sezione penale di questa Corte rigettava
il ricorso proposto da Squarcella Antonio avverso la sentenza della Corte di

in sede di rinvio in un anno e sette mesi di reclusione la pena per i reati di cui ai
capi 44 e 45 ascritti all’imputato (truffa e falso ideologico per una missione
svoltasi il 13 e 14 aprile 2002)
Osservava questa Corte, tra l’altro, che l’affermazione di responsabilità del
ricorrente, quanto ai reati 44 e 45, era divenuta irrevocabile, essendo stato
disposto l’annullamento con rinvio da parte della Quinta sezione penale per la
determinazione della pena in relazione ai suddetti capi.
2. Avverso tale sentenza, da intendersi impugnata congiuntamente a quella
n.18071 dell’8.2.2010 di annullamento con rinvio di questa Quinta Sezione, lo
Squarcella ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., lamentando,
l’errore di fatto in cui sono incorse le due sentenze di legittimità -determinato
dalla sentenza della Corte di Appello di Bari oggetto di annullamento, che ha
erroneamente, ritenuto che la pagina 32 della sentenza del Tribunale di Foggia
fosse riferita al capo 47 (peculato) e non, come in realtà, ai capi di imputazione
44 e 45; infatti, è per i capi di imputazione 44 e 45, che era stata comminata
condanna dal Tribunale di Foggia, sulla base di un “assunto accusatorio”,
ritenuto, poi, dalla Corte di Appello di Bari non provato, sicchè per i capi di
imputazione 44 e 45 andava pronunciata sentenza di assoluzione

“sul

presupposto dell’insussistenza del fatto specifico, così come ritenuto dal giudice
di primo grado”, ovvero quel

“presupposto di fatto, specificamente ritenuto in

sentenza (foglio 32) che i prevenuti si siano recati a Rimini, esclusivamente e,
comunque, fondamentalmente, per assistere al Gran premio automobilistico, che
si è svolto a Imola il 14.4.2002” e non per il capo 47, per il quale la condanna
era stata comminata dal Tribunale di Foggia, sic et simpliciter, per la natura non
istituzionale della trasferta (fog. 34); tali fatti costituiscono i presupposti di
quell’errore di fatto che hanno inficiato la sentenza n. 18071/2010 della Quinta
sezione penale, per cui è proposto il presente ricorso straordinario, ai sensi
dell’art. 625 bis c.p.p.; in particolare, quanto descritto ha natura di “errore di
fatto”, trattandosi di una fuorviata rappresentazione percettiva di atti
fondamentali del processo che si è estrinsecata nella banale quanto clamorosa

Appello di Bari emessa in data 18.3.2013, con la quale era stata rideterminata

svista di ricondurre il foglio 32 della sentenza del Tribunale di Foggia al capo di
imputazione 47, anziché ai capi di imputazione 44 e 45, per i quali andava
evidentemente, pronunciata sentenza di assoluzione per le medesime ed
identiche motivazioni riportate nelle pagine 188 e 189 della sentenza della Corte
di Appello di Bari e nelle pagine 9 e 10 della sentenza di cassazione della Quinta
sezione; in ogni caso per i reati in questione è già maturata la prescrizione e
risulta censurabile la sentenza oggetto di impugnazione laddove non ha accolto
la richiesta in questione evidenziando che la dichiarazione nel dispositivo delle

quando occorre e quindi non è sempre necessario laddove il ricorrente si doleva
della circostanza, diametralmente opposta, per la quale, nel predetto dispositivo,
fosse stato pronunciato espressamente l’annullamento dei reati di cui capi di
imputazione 44 e 45; inoltre, i 180 giorni per la proposizione del ricorso devono
intendersi decorrenti dalla data del deposito delle motivazioni della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome tardivo.
1.11 ricorrente ha espressamente evidenziato di proporre ricorso straordinario ex
art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza di questa Quinta Sezione n. 18071/2010,
congiuntamente alla sentenza n. 44208/14, deducendo che il dies a quo previsto
dal secondo comma della norma suddetta per la proposizione del ricorso è da
ritenersi coincidente, nella fattispecie in esame, con il deposito delle motivazioni
della sentenza n. 44208/2014 della Prima sezione penale di questa Corte.
Tale deduzione è destituita di fondamento, atteso che il dies a quo per la
proposizione del ricorso ex art. 625 bis c.p.p. andava, nella fattispecie in esame,
fatto coincidere, invece, con il deposito della sentenza n.18071/2010.
2.Ed invero, con tale ultima sentenza, questa Quinta sezione penale disponeva
l’annullamento nei confronti dell’imputato della sentenza della Corte d’appello di
Bari n. 387/2009, in relazione ai reati di cui ai capi 44 e 45, con rinvio ad altra
sezione della stessa Corte d’appello, esclusivamente per la rideternninazione
della pena, sicchè correttamente la sentenza della Prima Sezione ha evidenziato
che dal dispositivo della sentenza di annullamento emerge chiaramente come
l’affermazione di responsabilità dello Squarcella, in ordine ai reati di cui ai capi
44) e 45), sia divenuta irrevocabile in considerazione del cd. giudicato
progressivo, coinvolgendo il sindacato di legittimità devolutogli esclusivamente
la determinazione delle pena.
In tale contesto, pertanto, il ricorso straordinario proposto deve ritenersi tardivo,
atteso che, in questa sede, è stato dedotto innanzitutto l’errore di fatto in cui
sarebbe incorsa questa Quinta sezione penale in punto di ritenuta responsabilità

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parti della sentenza che diventano irrevocabili deve essere formulata solo

dello Squarcella per i reati di cui ai capi 44) e 45), laddove la sentenza n.
44208/2014 era tenuta a valutare, in base al giudicato già formatosi, in punto di
responsabilità dell’imputato per tali reati, esclusivamente la determinazione della
pena.
3. La conclusione della tardività del ricorso in esame scaturisce innanzitutto dai
principi espressi dalle S.U. n. 28717 del 21/06/2012 di questa Corte, in virtù dei
quali va riconosciuta la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario
per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. anche alla persona

annullamento con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che deve, in sostanza,
ritenersi soggetto “condannato”, anche l’imputato nei cui confronti sia
intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di
una sentenza di condanna, quando il rinvio riguardi soltanto il quomodo della
condotta ed il quantum del conseguente trattamento sanzionatorio, avendo tale
pronuncia contenuto e valenza di rigetto per quel che riguarda l’accertamento
dell’an della colpevolezza.
In proposito, già un indirizzo di questa Corte (Sez. 5, n. 217 del 21/11/2007,
dep. 2008, Dì Caro Scorsone, Rv 239462) aveva ritenuto che quando
l’annullamento con rinvio è disposto limitatamente alla necessità di rideterminare
il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto
dell’affermazione della responsabilità e, quindi, sussiste un giudicato parziale che
attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di “condannato”, nel
significato – che solo rileva ai fini della proponibilità del ricorso straordinario – di
persona nei cui confronti è definitiva l’affermazione di responsabilità penale per
un determinato fatto-reato. (Sez. 6, n. 25977 del 08/06/2010, Peverelli, Rv
248003; Sez. 5, n. 217 del 21/11/2007, dep. 2008, Di Caro Scorsone, Rv
239462).
D’altra parte, la natura di rimedio straordinario che caratterizza il ricorso ex art.
625-bis cod. proc. pen., e l’esigenza di evitare che la sentenza di condanna
irrevocabile possa essere esposta, per un tempo potenzialmente indefinito, alla
situazione di pur relativa instabilità determinata dalla eventuale proposizione
della procedura straordinaria in questione, hanno indotto la giurisprudenza di
questa Corte a qualificare come perentorio il termine di 180 giorni entro il quale
può essere presentato il ricorso per errore materiale o di fatto (Sez. 4, n. 15717
del 07/03/2008, Spagnuolo, Rv. 239813; Sez. 5, n. 37814 del 27/05/2009,
Nunziata, Rv. 245131). Il che, nella maggior parte dei casi, di fatto
precluderebbe, ratione temporis, la proponibilità del ricorso straordinario dopo il
giudizio di rinvio e l’eventuale ricorso per cessazione, posto che il dies a quo, in

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“condannata” nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza dì

mancanza di diversa previsione normativa, resa indispensabile dalla eccezionalità
dell’istituto, non potrebbe che decorrere dal deposito della sentenza della Corte
di cassazione adottata in occasione del giudizio rescindente.
4.In base agli esposti principi, pertanto, dovendo l’imputato destinatario di una
pronuncia di annullamento con rinvio in merito al trattamento sanzionatorio
definirsi a tutti gli effetti un “condannato”, il termine per proporre ricorso
straordinario per l’errore di fatto che abbia determinato la sua affermazione di
responsabilità non può che decorrere da tale sentenza senza attendere la

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 22.9.2015

pronuncia di rinvio, limitata alla determinazione della pena.

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