Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21396 del 18/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21396 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
STANKOVIC MISO, nato a TORINO, 18.6.1974;
avverso la sentenza n. 1352/2015 della Corte d’Appello di Milano del 1.10.2015 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato nei confronti
dell’imputato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di cui
all’art. 612, cpv, c.p..
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua
impugnativa ad un unico motivo di doglianza variamente articolato.
Denunzia la parte ricorrente violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.,
con riferimento agli artt. 195, 500 comma 4, 526 comma 1, c.p.p.. Evidenzia l’imputato la
violazione di legge in relazione alla mancata richiesta di rituale citazione diretta del teste
Cannella in relazione alla frase asseritamente proferita da egli ricorrente ( “ti butto giù dalla
finestra” ) e su cui si era svolta la testimonianza indiretta del teste Mascia. Sottolinea il
ricorrente che per ritenere utilizzabili le dette dichiarazioni apprese de relato non è invocabile,
nel caso di specie, né la disposizione normativa derogatoria all’obbligo di citare il teste

de

relato di cui al terzo comma dell’art. 195, c.p.p., né quella utilizzata dal giudice impugnato e
1

Data Udienza: 18/04/2016

rappresentata dall’art. 500, quarto comma, medesimo codice, in quanto lo scritto fatto
pervenire dal Cannella in merito alla dichiarate minacce di non testimoniare era assolutamente
generico nel suo contenuto e non era stato oggetto delle necessarie verifiche processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 In realtà, deve in primo luogo osservarsi che la motivazione impugnata si fonda per il

quest’ultimo ( ” la tua vita cambia da così a così …” ) e pronunciata in un contesto di forte
contrasto tra le parti.
2.2 Per quanto concerne l’ulteriore frase minacciosa e di cui al capo di imputazione ( “Ti butto
già dal balcone” ), va osservato che la valenza probatoria della stessa ai fini dell’accertamento
della penale responsabilità dell’imputato si fonda non già sulla base del contestato indice
normativo rappresentato dal terzo comma dell’art. 195 c.p.p., quanto piuttosto su quello
diverso rappresentato dall’art. 512 c.p.p. per la irreperibilità del teste de relato.
3.Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento,
in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro
1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18.4.2016

giudizio di penale responsabilità dell’imputato anche sull’altra frase minacciosa proferita da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA