Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21396 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21396 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINO ALDO nato il 27/12/1964 a TORINO

avverso la sentenza del 01/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 01/12/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Savona, in data 11/03/2011, nei
confronti di Aldo Marino, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
in ordine all’entità della pena irrogata.

Allorché la pena, come nel caso in esame, sia prossima se non addirittura corrispondente ai
minimi edittali, l’obbligo motivazionale previsto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve
ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di
congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati
dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n.
27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del
13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596;
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007,
Ruggieri, Rv. 237402). E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in tal caso
l’obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di
adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.
4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 ;. Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013,
Taurasi, Rv. 256464).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha giustificato la sanzione irrogata operando implicito ma
inequivoco riferimento alle modalità della condotta ed ai numerosi precedenti specifici (invero,
per giurisprudenza assolutamente costante, ai fini della determinazione della pena, il giudice
può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della
valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili
per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”: cfr., ex multis,
Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

Il motivo è manifestamente infondato.

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