Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21394 del 18/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21394 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KARUWATH KARUNATHILAKA SILVA ASHAN MADURANGA
N. IL 01/08/1989
avverso la sentenza n. 2022/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?0,.A.
che ha concluso per j

et.

Udito, per l

rte civile, l’Avv

It i difensor Avv.

Data Udienza: 18/04/2016

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22/06/2015 la Corte d’appello di Messina ha confermato la
decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di sei anni e un mese
di reclusione e al risarcimento dei danni Karuwath Karunathilaka Silva Ashan
Maduranga, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 61, n. 1,
582, 583, comma secondo, n. 4, 585, comma secondo, n. 2, cod. pen.
commesso in danno di Wannakulasuriya Fernando.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per
avere la Corte d’appello ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di
cui all’art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen., disattendendo le considerazioni
svolte nella relazione medico – legale del perito, il quale aveva evidenziato la
superficialità della ferita sull’emivolto sinistro della persona offesa e l’effetto
parzialmente mitigato della lesione in ragione della iperpigmentazione cutanea
della stessa. Aggiunge il ricorrente che la decisione della Corte territoriale di
disporre, con ordinanza successivamente revocata, la comparizione della persona
offesa rivelava che anche i giudici di merito ritenevano impossibile una adeguata
valutazione della vicenda attraverso la sola visione del compendio fotografico
allegato alla relazione medico – legale.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva,
tornando a sottolineare la revoca dell’ordinanza con la quale era stata disposta la
comparizione della persona offesa. L’assenza di quest’ultima presso il proprio
domicilio al momento della notifica della citazione a comparire avrebbe dovuto
essere comportare ricerche più rigorose.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi.
Rileva il ricorrente, per un verso, che l’episodio si inseriva in un contesto di
contrapposizione familiari e aveva rappresentato la reazione, ancorché
sproporzionata, ad una spinta ricevuta dall’imputato e, per altro verso, che la
circostanza aggravante richiede la precisa individuazione del movente, non
essendo configurabile quando siano incerte le ragioni che hanno indotto l’autore
a porre in essere la condotta.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in
relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
nonostante la piena confessione dell’imputato, il suo stato di incensuratezza, la
tenuità della ferita provocata, la circostanza che la condotta aveva rappresentato
la reazione ad un’aggressione subita dall’imputato ad opera della persona offesa.

Considerato in diritto
1

seguenti motivi.

1. Il primo motivo è infondato.
In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento
che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un
turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con
effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un
osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. (Sez. 5, n. 32984
del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653, la quale, in applicazione di tale
principio, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza che aveva ravvisato

centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla
regione mandibolare).
In tale cornice di riferimento la Corte territoriale, alla stregua dei dati emergenti
dalla perizia medico – legale disposta in primo grado, ha sottolineato, nel caso di
specie, l’esistenza di una cicatrice a livello dell’emivolto sinistro di tredici
centimetri di natura normocromica, lievemente rilevata per circa quattro
centimetri nella parte craniale, mentre nella parte caudale, per un tratto di circa
dodici centimetri, appariva più chiara rispetto al fondo.
Ne

discende

che

l’effetto

“parzialmente

mitigato”

derivante

dall’iperpigmentazione cutanea della persona offesa è profilo del tutto inidoneo a
incidere sulla logicità dell’accertamento operato dai giudici di merito, in quanto
non dimostra che tale connotazione abbia eliso – ma, appunto, solo attenuato in
parte – l’effetto di turbamento ricollegabile ad una cicatrice quale sopra
descritta.
2. Infondato è anche il secondo motivo.
Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc.
pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella
motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente
determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non
valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783
del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323)
Posto che la decisività di una prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod.
proc. civ., non discende ex se dal fatto che il giudice di merito abbia disposto un
accertamento poi revocato, si rileva che, alla luce degli accertamenti richiamati
nell’esame del primo motivo di ricorso, non è dato intendere quale rilevanza
determinante avrebbe assunto la visione della persona offesa, non avendo il
ricorrente neppur dedotto elementi idonei a giustificare la stessa astratta
possibilità di un miglioramento della situazione rilevata o una concreta (e non
meramente congetturale) incertezza descrittiva e valutativa emergente dalla
relazione di perizia.
2

l’aggravante in questione, avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga dieci

3. Fondato è il terzo motivo.
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione
criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e
sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune
modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da
potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero
pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014,
Barnaba, Rv. 260360).

giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della
ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto
criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell’agente (Sez. 1, n.
18779 del 27/03/2013, Filocamo, Rv. 256015), laddove, nel caso di specie, la
motivazione, in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti
e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all’assenza di una
plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta.
Ne consegue che la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio,
con esclusione della circostanza aggravante ed eliminazione del relativo aumento
di pena di un mese di reclusione.
4. Inammissibile è il quarto motivo, dal momento che la motivazione offerta dalla
Corte territoriale, quanto all’assenza di apprezzabili elementi valutabili
favorevolmente, è assolutamente adeguata rispetto alle generiche richieste
contenute nell’atto di appello, che sul punto si era limitato ad invocare le
circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., in quanto “certamente

concedibili”.
Ne discende che, del tutto inammissibilmente, il ricorrente introduce dinanzi a
questa Corte autonomi profili fattuali, peraltro, in parte assertivi, in parte del
tutto inidonei a palesare una manifesta illogicità della valutazione operata dalla
sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dei
motivi futili, che esclude, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 18/04/2016
Il Componente estensore

Il Presidente

In ogni caso, il riconoscimento della futilità del motivo presuppone, da parte del

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