Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21393 del 18/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21393 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 18/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STINCO VITO N. IL 24/09/1961
avverso la sentenza n. 1537/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -1961,0 ,-,si—1:
che ha concluso per

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/04/2015 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Vito
Stinco, in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere
formato e utilizzato un falso certificato di competenza in materia di assistenza
medica a bordo di navi mercantili.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

477 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto configurabile il delitto di
falso, valorizzando la semplice apposizione di una marca da bollo su una mera
fotocopia.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la sentenza
impugnata trascurato di considerare che l’immediato riconoscimento del falso ne
confermava la grossolanità.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere i giudici di
merito, ai fini della valutazione del decorso del termine di prescrizione,
individuato il momento consumativo del reato nella data di utilizzo del
documento falso, che risultava rilasciato il 14/12/2002 e che era stato utilizzato
dall’imputato sin dal 2003.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è infondato.
È certamente esatto che non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli
artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un
provvedimento amministrativo inesistente, qualora si tratti di fotocopia esibita ed
usata come tale dall’imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di
sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso
ovvero comunque documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente (Sez.
5, n. 8870 del 09/10/2014 – dep. 27/02/2015, Felline, Rv. 263422).
Ma, nella specie, i giudici di merito hanno rilevato che il certificato del quale si
discute – che, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti presso la ASL
Napoli 3, era risultato essere una fotocopia a colori di un certificato originale
rilasciato ad altra persona – aveva esattamente l’apparenza dell’originale ed era
appunto stato utilizzato ‘come tale, come confermato dall’apposizione di una
marca da bollo sopra la marca da bollo fotocopiata.
2. Anche il secondo motivo è infondato.
Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana
falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque (Sez. 6, n. 18015 del
24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279).
1

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell’art.

D’altra parte, la valutazione dell’inidoneità assoluta dell’azione, che dà luogo al
reato impossibile, dev’essere condotta ex ante, vale a dire sulla base delle
circostanze di fatto conosciute al momento in cui l’azione viene posta in essere,
indipendentemente dai risultati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i
casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano
da dover essere riconoscibile ictu °cui/ per la generalità delle persone, ovvero sia
stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati
soggetti (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063)

non esibisce alcuna manifesta illogicità, ha escluso la grossolanità del falso, alla
luce delle caratteristiche del documento, la cui mancanza di autenticità era stata
individuata dal personale della Capitaneria di Porto solo per la particolare
competenza nell’esaminare siffatti documenti.
3. Escluso, sulla base dei superiori rilievi, che ricorra una causa di non punibilità
di cui all’art. 129, comma secondo, cod. pen., osserva il Collegio che, in tema di
prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato
non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di
prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato
secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla
data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983).
Al contrario, nella vicenda in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che dalla
documentazione in atti non era dato evincere una data di consumazione diversa
da quella di utilizzo del certificato.
Ma anche volendo intendere tale considerazione nel senso che deve ritenersi
provato che il documento sia stato formato in epoca prossima al suo utilizzo, si
coglie una palese frattura nel percorso argomentativo, in quanto rimane priva di
convincente replica la deduzione difensiva fondata sul sicuro utilizzo, da parte
dello Stinco, di documento falso dello stesso contenuto per imbarcarsi nel 2003.
Del resto, la ragionevolezza del rilievo è confermata dal fatto che lo stesso non
perspicuo capo di imputazione indica, come data di consumazione, un arco
temporale dal 17 dicembre 2002 al 5 giugno 2009, che, considerato il reato
ritenuto – formazione dell’atto falso – orienta in termini non equivoci per
l’individuazione nel dicembre 2002 del momento in cui la condotta di
realizzazione dell’atto falso si sarebbe verificata.
Ne discende, in assenza di cause di sospensione, che il reato era già estinto per
prescrizione alla data della sentenza di primo grado e che, in conseguenza, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.

2

Ma ancora una volta, nel caso di specie, la Corte d’appello, con motivazione che

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 18/04/2016
Il Presidente

Il Componente estensore

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