Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21391 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21391 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
D’AMICO FORTUNATO N. IL 19/11/1983
HUDOROVICH MICHELE GIENIS N. IL 29/08/1983
avverso l’ordinanza n. 24636/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
14/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/se,mtite le conclusioni del PG Dott.
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4.4P0 o~
e 4-7.? e /A

Uditi difensor Avv.;

– –

Data Udienza: 11/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino avverso l’ordinanza del
giudice delle indagini preliminari che il 14 settembre 2014 non convalidava l’arresto in
flagranza di D’AMICO Fortunato e HUDOROVICH Michele Gienis effettuato dai CC di Nichelino
per tentata truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p.
Il ricorso è infondato.
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto a valutare la

(deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da
quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo). Ciò
detto deve rilevarsi che nel caso in esame il giudice ha ritenuto che dal verbale non
emergevano elementi per ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. che
consente, ai sensi dell’art. 381 co 1 c.p.p., l’arresto facoltativo in ipotesi di truffa tentata,
considerato che non emergevano indizi dai quali trarre la convinzione che la vittima si fosse
trovata in una condizione di debolezza considerato che l’età non era avanzata, un
settantunenne, e che aveva reso una precisa e dettagliata denuncia ai Carabinieri in ordine ai
fatti da poco accadutigli.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M.
Così deliberato in Roma 1’11.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
Matilde CAMMINO

sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione della misura con una verifica “ex ante”

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