Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21390 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21390 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLLA MASSIMILIANO nato il 06/10/1967 a OVADA

avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

h

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento al praticato trattamento sanzionatorio e, nello specifico, nel non escludere la
recidiva e nel negare le circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri
ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,
Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Inoltre, sia la mancata esclusione della
recidiva che il rigetto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono assistite da
congrua ed insindacabile motivazione (v. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella’
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 24/01/2017, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Belluno in data 20/10/2015 nei confronti di
Massimiliano Solla in relazione ai reati di ricettazione, truffa e sostituzione di persona, ritenuti i
capi A) e C) come unico reato di ricettazione, rideterminava la pena nella misura di giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA