Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2139 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2139 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Tchniche Nour Eddine, nato in Marocco 1’8.3.78
imputato art. 73 T.U. 309/90
avverso sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 12.1.1t

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Il ricorrente è stato condannato per violazione dell’art. 73 c.p. e la corte d’appello, con
la decisione qui impugnata, ha ridotto la pena confermando il giudizio di responsabilità.
Con il presente gravame ci si duole della mancanza di motivazione.
Il ricorso è, però, inammissibile per la sua assoluta genericità. Ai fini di una valida
sostenibilità del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., infatti, la specificità dei motivi
di gravame è un corollario imprescindibile perché essi “devono contenere l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (sez. VI,
15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. VI, 14.6.06, Policella, Rv. 234914).

A tale stregua, risulta evidente la non “autosufficienza” del ricorso in esame che si
limita a sostenere genericamente che “il giudice del gravame non ha esposto sufficientemente
gli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata” e nell’affermare in modo assertivo
che la cosa costituisce un preciso dovere del giudice trascurando di rivolgere critiche puntuali
ad una decisione che – contrariamente a quanto si asserisce nel ricorso – è motivata

Data Udienza: 16/11/2012

congruamente e logicamente. Ed infatti, prima, si ricorda che presso l’abitazione dell’imputato,
nascosta in una scatola da scarpe è stata nascosta droga, che in casa vi era anche un
bilancino di precisione e che l’imputato non ha una attività lavorativa idonea a giustificare il
possesso di una quantità di denaro utile all’acquisto della droga sequestrata; successivamente,
però, si valorizza il fatto che l’imputato è incensurato e che il fatto delittuoso ha delle
caratteristiche di occasionalità che giustificano una riduzione di pena.
E’, quindi, di tutta evidenza la manifesta infondatezza della censura.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Pr sidente

P.Q.M.

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