Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21389 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21389 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINECCIA CLAUDIO nato il 02/08/1990 a BARI

avverso la sentenza del 10/05/2017 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento al praticato trattamento sanzionatorio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (cfr., Sez. U, n. 5838 del
28/11/2013, dep. 2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena
concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di
legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem: ipotesi che, di certo, non
ricorre nel caso di specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Rimini, con sentenza in data
10/05/2017, applicava nei confronti di Claudio Mineccia la pena concordata dalle parti ex art.
444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.

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