Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21385 del 18/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21385 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAJI KHALID N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 424/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
Udito il Procuratore Q neralei., persona del Dott. ilp/&
che ha concluso per
rin

putmo

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi difensor Avv

i/

/14 ,7 g65/0,

Data Udienza: 18/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 26 giugno 2015 la Corte di appello di Lecce confermava
la sentenza del locale Tribunale del 23 gennaio 2014 che aveva ritenuto Khalid
Naji colpevole del delitto di furto pluriaggravato commesso in Corigliano
D’Otranto fra il 7 e 1’8 ottobre 2014, per essersi impossessato, in concorso con
numerosi altri soggetti, di 84 pannelli fotovoltaici, esposti per necessità alla
pubblica fede e destinati a pubblico servizio, giovandosi delle circostanze di
tempo e luogo favorevoli, dovute all’assenza di vigilanti del parco e all’ora

multa.
Nel giudizio di appello si era devoluta la sola commisurazione della pena e la
Corte territoriale, rigettando le censure della difesa, aveva confermato la
sussistenza:
– dell’aggravante della minorata difesa, posto che l’imputato aveva potuto
agire indisturbato nonostante che l’allarme si fosse attivato due volte ed avesse
determinato l’intervento di una guardia giurata;
– dell’aggravante dell’esposizione dei beni alla pubblica fede, poiché i
pannelli erano installati in un campo aperto, non recintato e non presidiato da
sorveglianza continua.
Non aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche
militando a favore del’imputato la sola incensuratezza ed aveva preso atto che la
pena era stata fissata al minimo edittale.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce violazione di legge, ed in particolare dell’
art. 61 n. 5 cod. pen., e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento
dell’aggravante della minorata difesa.
La presenza di un impianto di allarme non consentiva, infatti, dì configurarla
nonostante si fosse agito in tempo di notte, non vi fosse una recinzione e
l’impianto stesso non avesse impedito la consumazione del furto.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, ed in
particolare dell’art. 625 n. 7 cod. pen., e difetto di motivazione in relazione alla
riconosciuta aggravante dell’esposizione dei beni alla pubblica fede.
Ancora la presenza di un sistema di allarme ed il suo collegamento,
continuo, con una centrale operativa escludeva che potessero ritenersi i pannelli
esposti alla pubblica fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 – Il primo motivo, sulla configurabilità dell’aggravante della minorata
difesa disciplinata dall’art. 61 n. 5 cod. pen., è infondato perché l’ora notturna è
1

notturna, e l’aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 300 di

elemento sufficiente per concretarla, considerando anche che si trattava di luogo
non soggetto ad assidua frequentazione da parte di estranei e anche da parte del
medesimo proprietario (Sez. 5, n. 32244 del 26/01/2015, Halilovic, Rv. 265300).
Il fatto che il campo, ove erano installati i pannelli, fosse munito di allarme
non era elemento che consentiva di ritenere che la difesa del luogo non fosse
carente, posto che non dava luogo a sorveglianza continua, e non consentiva il
rapido e risolutivo intervento di coloro che dovevano sopraggiungere quando
scattava: la guardia giurata, infatti, giunta sul posto, una prima volta, nulla

numero di ben 84, erano già spariti (l’imputato era stato ritrovato in possesso
dei medesimi in altro luogo).
Nella situazione concreta, pertanto, si era raggiunta la prova che il sistema
di allarme non era atto a impedire il furto dei pannelli e neppure a cogliere sul
fatto chi li stesse sottraendo, non mutando pertanto la situazione di minorata
difesa determinata dalla circostanza dell’avere agito in ora notturna, in luogo
assai poco frequentato.
2 – E’ infondato anche il secondo motivo, sulla sussistenza dell’aggravante
dell’esposizione dei beni alla pubblica fede.
I pannelli erano stati installati in un campo aperto, privo di recinzione,
accessibile quindi a chiunque, circostanza che ne determina l’esposizione alla
pubblica fede.
Anche in riferimento a tale circostanza aggravante, la presenza del sistema
di allarme non è dirimente, perché non lo erano le sue concrete caratteristiche,
adeguatamente lumeggiate dai giudici del merito, posto che non consentivano,
come si è sopra rilevato, una sorveglianza adeguata, effettiva e continua del
bene.
3 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

aveva scorto, e, nella seconda occasione, era arrivata quando i pannelli, in

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