Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21384 del 18/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21384 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 18/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
TILLI STEFANO MARIA N. IL 22/08/1962
avverso la sentenza n. 12/2010 GIUDICE DI PACE di CIVITA
CASTELLANA, del 18/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.5114
LA. Flitepi
che ha concluso per
fuLfw.e.r».:,..22.,
aet.

er+0

()LI.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. E..93-:•0″ 1:13″0″^* L
no-

„tx

pkt,-

4r-

Ce-e,

c 12k

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Civita
Castellana dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tilli
Stefano Maria, imputato dei reati di cui agli artt. 594 e 582, c.p.
(quest’ultimo contestato in fatto, cioè senza fare specifico

assume violato), commessi in danno di Proietti Antonio, per
intervenuta remissione tacita di querela da parte della persona
offesa, oggetto di espressa accettazione da parte dell’imputato,
presente all’udienza del 18.11.2014.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica
presso la corte di appello di Roma, lamentando violazione di
legge, non potendosi interpretare come remissione tacita della
querela la mancata presenza della persona offesa al dibattimento
innanzi al giudice di pace.
3. Il ricorso è fondato, essendo incorso il giudice di pace di Civita
Castellana in una erronea applicazione della legge processuale
penale.
Ed invero, come è noto, da tempo la Suprema Corte, nella sua
espressione più autorevole, ha affermato il principio secondo cui
nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di
citazione disposta dal pubblico ministero ex art. 20 d.lgs. n. 274
del 2000, la mancata comparizione in udienza del querelante, pur
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta
concludente nel senso della remissione tacita della querela, al di
fuori dell’ipotesi (diversa da quella in esame) prevista dagli artt.
21, 28 e 30 del menzionato d.lgs. n. 274 del 2000, non costituisce

riferimento nell’imputazione all’articolo della legge penale che si

fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da
integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma
secondo, c.p., orientamento incontrastato, che, sul punto,
costituisce ormai “diritto vivente” (cfr. Cass., sez. u., 30.10.2008,
n. 46088, p.m. in proc. Viele, rv. 241357; Cass., sez. VI,
25.2.2010, n. 11142, p.g. in proc. Lombardi, rv. 247014; Cass.,

sez. II, 29.10.2009, n. 44709, p.g. in proc. Santomaggio, rv.
245632).
Né a conclusioni diverse può giungersi alla luce del recente
arresto con cui il Supremo Collegio, sempre nella sua espressione
più autorevole, ha affermato il principio secondo cui nel
procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio
dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della
persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé
di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale
per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di
cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (cfr. Cass.,
sez. U., 16.7.2015, n. 43264, S.).
Anche in questo caso, infatti, le Sezioni Unite si sono mosse nel
solco giurisprudenziale precedentemente tracciato, ribadendo
l’impossibilità di trarre dalla mancata presenza al dibattimento
della persona offesa un risultato produttivo di effetti sulla
decisione del giudice procedente, che potrà liberamente
provvedere a valutare la sussistenza o meno dei presupposti
considerati dall’art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
“non potendosi desumere da detta situazione alcuna volontà di
opposizione alla pronuncia di improcedibilità per tenuità del fatto”.
Peraltro, nel caso in esame, il giudice di pace non ha nemmeno
evidenziato le ragioni, di fatto e di diritto, per cui risultano

2

(4

integrati gli estremi della remissione tacita della querela, sicché la
sentenza risulta anche viziata per assoluto difetto di motivazione.
Con riferimento, infine, al reato di cui all’art. 594, c.p., va rilevato
che lo stesso non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi
dell’art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha abrogato la

infliggere alcuna sanzione penale, ai sensi dell’art. 2, co. 2, c.p.
Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, la sentenza
impugnata va annullata, senza rinvio, in relazione al reato di cui
all’art. 594, c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato; con rinvio al giudice di pace di Civita Castellana, per il
giudizio, in relazione al reato di cui all’art. 582, c.p.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, limitatamente al
reato di cui all’art. 594, c.p., perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato, con rinvio al giudice di pace di Civita Castellana
per il giudizio, con riferimento al reato di cui all’art. 582, c.p.
Così deciso in Roma il 18.4.2016.

suddetta fattispecie, per la quale non è, dunque, più, possibile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA