Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21383 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21383 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOTTOLI MASSIMO nato il 13/05/1963 a PAVIA

avverso la sentenza del 10/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 10/06/2016, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 02/03/2005 nei confronti di
Massimo Tottoli, applicata l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, con riferimento al reato
di rapina aggravata ritenuta equivalente alla contestata aggravante e recidiva, rideterminava nella misura di giustizia – la pena, anche in relazione al reato di ricettazione, inflitta a titolo di
continuazione con la sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 13/05/2014.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione dell’aggravante
dell’uso dell’arma per il reato di rapina (primo motivo);
– vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del reato di ricettazione in
quello di furto aggravato (secondo motivo).
Sia il primo che il secondo motivo sono aspecifici e manifestamente infondati.
Gli stessi si fondano su censure che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logicogiuridici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del
30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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