Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21382 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21382 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SAMUEL WILFRED nato il 01/01/1987
BARRY AKEEM nato il 01/12/1989
avverso la sentenza del 13/01/2017 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propongono, con formale atto unico, ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di
motivazione in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato.
è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen.
deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di
non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, In caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle
cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a
favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO
Il P sidente
i
ANTO7
ESTIPINO
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13/01/207, applicava nei confronti dì Samuel
Wilfred e di Barry Akeem\la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione
al reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007.