Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21381 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21381 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
LAMPITELLI GIUSEPPE nato il 22/12/1976 a NAPOLI
PARIOTA FRANCESCO nato il 11/06/1968 a NAPOLI

avverso la sentenza del 19/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, con sentenza in data
19/07/2017, applicava nei confronti di Giuseppe Lampitelli e di Francesco Pariota la pena
concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all’art. 416, commi
1 e 2 cod. pen. ed altri.

Ricorso nell’interesse di Giuseppe Lampitellí.
Lamenta il Lampitelli:
-violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato
art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). ‘Nel caso di specie, la
sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

Ricorso nell’interesse di Francesco Pariota.
Lamenta il Patriota:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
Lo stesso si fonda su generiche affermazioni apodittiche inidonee ad elevarsi a censura
scrutinabile.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a
favore della cassa delle ammende
P.Q.M.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i motivi che seguono.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/04/2018

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