Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2138 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2138 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PANGALLO CARMELO N. IL 02/12/1979
2) FALCO ANGELO N. IL 27/11/1987
avverso la sentenza n. 1718/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa il
09/02/2012, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria, in
data 26/10/2011, appellata da Carmelo Pangallo e Angelo Falco, imputati del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come loro contestato in
atti, e condannati alla pena come loro rispettivamente determinata in atti.
2. Gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo
b) e1 , 1 cod. proc.
pen., in relazione alla responsabilità penale degli imputati alla mancata
concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità (entrambi i ricorsi).
3. Le censure dedotte in entrambi i ricorsi sono generiche, perché
sostanzialmente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e
respinto con idonea motivazione dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate
perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di
merito. Dette doglianze, peraltro, costituiscono censure in punto di fatto, poiché
non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4.Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Carmelo
Pangallo e Angelo Falco con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C L000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il Pr sìdente
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 6p6, lett.