Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21379 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21379 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OUALLA ADIL nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (primo motivo);
– violazione di legge in ordine alla commisurazione della pena (secondo motivo).
Il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.
Lo stesso – evocativo di non consentite censure in fatto – si fonda su doglianze che
ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del
29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007,
Tasca, Rv. 237596).
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La pena, che tiene conto della riconosciuta ipotesi tentata, è pienamente legale e con la stessa
il giudicante ha fatto buon uso dei propri poteri discrezionali.
Come è noto è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 17/05/2016, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 13/07/2011, dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Oualla Adil in relazione al reato di cui all’art. 4 I. n. 110/1975
e rideterminava la pena in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 3 n. 1 prima e
seconda ipotesi cod. pen., nella misura di anni due di reclusione ed euro 450,00 di multa, con
conferma nel resto della sentenza di primo grado.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/04/2018

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