Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21378 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21378 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANINI BERNOL nato il 08/03/1973 a BRESCIA

avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.
Lo stesso si fonda su censure che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logicogiuridici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del
30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO

Il Pr idente
ANTONIO P ESTIPINO

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 26/01/2016, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Brescia in data 07/10/2014, riduceva la pena inflitta a Bernol Zanini nella misura di anni uno,
mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di ricettazione.

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