Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21377 del 15/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21377 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIZI GIUSEPPE N. IL 11/12/1965
avverso la sentenza n. 1853/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 15/03/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi Orsi ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 novembre 2013 la Corte d’Appello di
Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Tizi Giuseppe alla
pena di giustizia per aver aggredito Bobora Petronella, colpendola con uno schiaffo al
capo ed afferrandola per le dita, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in 25

2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge penale in ordine alla
sussistenza del reato di lesioni nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Lamenta il ricorrente che è carente o manifestamente illogica la motivazione con
riferimento alla valutazione delle risultanze processuali e, segnatamente, della dichiarazione
del teste Ceccarellí.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art.
582 c.p.p, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione e la mancata assunzione di prova
decisiva.
Il giudice d’appello avrebbe illogicamente accertato la durata della malattia della
persona offesa sulla base del certificato medico, escludendo qualsiasi rilevanza probatoria alla
dichiarazione della persona offesa, che aveva dichiarato di non ricordare esattamente in
quanto tempo fosse guarita . Inoltre, non era stata disposta apposita perizia per accertare
l’effettiva durata della malattia.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 164 e 133 c.p. nonché
la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
La Corte territoriale, dopo aver escluso la recidiva e concesso le attenuanti generiche
sul rilievo che l’imputato non aveva posto in essere ulteriori condotte violente, non aveva
contraddittoriamente concesso la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nel contestare la valutazione delle risultanze
processuali e, segnatamente, l’erronea valutazione della dichiarazione del teste Ceccarellí,
formuli censure che implicano valutazioni dì fatto e si risolvono nella sollecitazione ad una
valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice d’appello che è
preclusa in sede di legittimità, non potendosi accedere ad una diversa lettura dei dati
processuali o ad una diversa interpretazione delle prove rispetto a quanto ritenuto dal giudice
di merito, perché è estraneo al giudizio di questa Corte il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali (vedi motivazione Sez. 3, n. 357 del 15/11/2007 dep. 08/01/2008, Bulica, Rv. 238696),,
2

giorni.

In proposito, va osservato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di
prova, costituendo un giudizio di fatto, è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la
scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla
prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza
od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del
05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 ) ._

l’attendibilità della persona offesa – che ha individuato nell’imputato il suo aggressore – il cui
racconto è risultato esente da contraddizioni e compatibile con le risultanze del certificato
medico. Peraltro, la credibilità della persona offesa è stata corroborata dalla deposizione del
teste Ceccarelli che, pur non presenti ai fatti per cui è processo, ha constatato personalmente
io stato di agitazione della persona offesa nell’immediatezza.
2.11 secondo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata, nel sussumere la condotta posta in essere dall’imputato nella
fattispecie di cui all’art. 582 comma 10 c.p., ha correttamente valorizzato le risultanze del
referto medico, non contrastato da dati tecnici contrari, rilasciato dal Pronto Soccorso
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto, evidenzianti” un trauma cranico minore distorsione
del rachide cervicale micro distacco lamellare base falange intermedia V dito”, con prognosi di
25 giorni, salvo complicazioni.
Al cospetto degli elementi oggettivi come sopra illustrati, coerentemente il giudice di
secondo grado ha ritenuto irrilevante che la persona offesa, nel corso della deposizione
testimoniale, non fosse stato in grado di ricordare in quanti giorni fosse guarita.
In ordine alla doglianza relativa alla mancato espletamento da parte dei giudici di
merito della perizia quale prova decisiva, trattandosi di censura che l’imputato ha fatto valere
per la prima volta con ricorso per cassazione – essendo rimasto contumace in entrambi i gradi
del giudizio e non avendo formulato tale richiesta neppure nei motivi d’appello – ne consegue
l’inammissibilità a norma dell’art. 606 comma 3 0 c.p.p..
3.11 terzo motivo non è fondato e va pertanto rigettato.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in
cui, da un lato, gli sono state concesse le attenuanti generiche per non aver posto in essere
successivamente ulteriore condotte violente, e, dall’altro, non gli è stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena sul rilievo di una prognosi negativa che l’imputato si
asterrà dal commettere ulteriori reati.
Questo Collegio non ritiene sussistente la lamentata contraddittorietà.
3

Orbene, la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e coerenti, ha evidenziato

Il giudice di secondo grado ha rilevato che per un fatto banale, quale la semplice
telefonata alla persona offesa dall’ex marito, l’imputato a quel tempo suo convivente, si è
“acceso” con una reazione del tutto incontrollata e sproporzionata rispetto al fatto scatenante,
elemento che coerentemente ha indotto la Corte territoriale, nel valutare la personalità del
ricorrente, ad effettuare una prognosi negativa in ordine alla futura astensione da parte del
ricorrente dalla commissione di ulteriori reati della stessa indole.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

processuali.

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