Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21371 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 21371 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERRIERI GERMANO nato il 26/02/1968

avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE
MAZZOTTA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio PERCHE’ IL FATTO NON E’
PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO CON TRASMISSIONE ATTI ALL’INPS
Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi CON ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA
IMPUGNATA.

DEPOSITATA IN C: 5»’,ILLEMilihr

ULRE.
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Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di
Teramo, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 2, del d.l.
n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per aver
omesso di versare all’Inps ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti, per le mensilità da ottobre 2007 a dicembre 2008, per
importi inferiori a euro 10.000,00 per ciascuna delle due annualità.

cassazione, deducendo: 1) l’avvenuta depenalizzazione della fattispecie; 2) la mancanza e
la manifesta illogicità della motivazione quanto alla responsabilità penale sotto il duplice
profilo della prova dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni e dell’insussistenza
dell’elemento soggettivo, dovendosi considerare la crisi di impresa; 2) la prescrizione del
reato
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
Osserva il Collegio che il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6, ha
sostituito il d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis, nei seguenti termini:
«L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032.
Se l’importo omesso non è superiore a Euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000. Il datore di lavoro non è
punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione».
Orbene, poiché le omissioni contributive non superano l’importo di 10.000,00 euro
annui, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all’autorità competente
all’eventuale irrogazione di sanzioni ammnistrative, ai sensi del d.lgs. n. 8 del 2016, artt.
7, comma 3, lettera a), e 9, comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla direzione
provinciale Inps di Teramo.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

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