Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2137 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2137 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Scurato Alfredo, nato a Palermo il 26,2.82
imoutato artt. 171 ter L.633/41 e 649 c.p.
avverso sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 2.7.10

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

La sentenza della corte d’appello oggetto di gravame ha confermato la condanna inflitta
al ricorrente in primo grado per violazione degli artt. 648 c.p. e 171 ter L. 633/41. Nel fare
ciò, i giudici hanno respinto anche il motivo di appello subordinato proposto consistente nella
invocazione delle attenuanti generiche ed in una loro declaratoria di prevalenza sulla recidiva
con conseguente riduzione della pena.
Lo stesso motivo è alla base del presente ricorso che, quindi, è da dichiarare
inammissibile, innanzitutto, proprio per il fatto di essere meramente reiterativo del motivo di
appello cui si ribatte con argomenti generici e non con puntuali critiche alla motivazione con cui
la Corte ha respinto (Sez. V, 27.1.05, Glagnorlo, Rv. 231708).
Aggiungasi che, come si accennava, la tesi difensiva viene sostenuta con enunciazioni di
principio del tutto avulse dal contesto rispetto al quale si invoca il riconoscimento delle
attenuanti.

Data Udienza: 16/11/2012

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pre idente

Infine, deve anche ricordarsi che le attenuanti generiche sono correlate alla sussistenza
obiettiva di situazioni o circostanze non rientranti tra quelle già codificate ma che presentano
connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione.
Si richiedono, in altri termini, elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente
deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (sez. I, 22.9.93, 5telitano, Rv. 195339); in ogni
caso, il loro riconoscimento o meno è frutto di una “giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità
del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua
valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo” (sez. I, 4.11.04, P.G. In proc. PalmIsanl, Rv. 230591).
Orbene, nella specie, la corte aveva correttamente evidenziato, per un verso, che negli
atti di causa non era possibile ravvisare elementi favorevoli all’imputato che giustificassero il
riconoscimento delle attenuanti generiche e, per altro verso, che neppure il difensore aveva
indicato valide ragioni per ravvisarle tanto che lo stesso motivo d’appello non era
rappresentato da una censura specifica ai capi della sentenza di primo grado sul punto.

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