Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21368 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21368 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMA ANTONIO nato il 05/11/1954 a GIUGLIANO IN CAMPANIA
avverso la sentenza del 18/01/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
NAPOLI NORD
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso proposto dal difensore Palma Antonio avverso la
sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ex articolo 444 cod. proc. pen.,
osserva;
il ricorso è fondato su motivi non consentiti ex articolo 448, comma 2 bis,
cod. proc. pen.
Difatti, a parte essere evidente la inammissibilità per la parte in cui si
contesta il vizio di motivazione, è comunque inammissibile anche la parte del
motivo in cui si contesta la qualificazione giuridica. Lo stesso ricorso, difatti,
precisa che la riqualificazione doveva essere conseguenza di un apprezzamento
del materiale probatorio in atti e non, semplicemente, della diversa valutazione
giuridica del fatto come contestato. Ciò, quindi, non consente di rilevare in
questa sede la pretesa difformità tra fatto e qualificazione giuridica.
In conseguenza va dichiarata la inammissibilità senza formalità di procedura
ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con applicazione della pen pecuniaria
nella misura determinata in dispositivo.
P.Q. M .
Data Udienza: 07/05/2018
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese pry essuali e iella somma di euro 4000 in favore della cassa delle
ammende.
Roma co ì de is nella camera di consiglio del 7 maggio 2018
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il Presidente
Giacomp Paoloni
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