Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21366 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21366 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO nel procedimento a carico di:
LERRO LANFRANCO nato il 06/02/1973 a SALERNO
avverso la sentenza del 23/02/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso con il quale il procuratore generale impugna la sentenza di
proscioglimento sopra indicata per essere stato dichiarata la prescrizione ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. senza regolare contraddittorio, osserva:
Sussiste la violazione di legge denunciata con il ricorso poichè “Nel giudizio
d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di
proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato
disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio,
esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere
ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché l’obbligo del giudice di
dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità
presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del
contraddittorio”

(Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017 Ud.

(dep

09/06/2017 ) Rv. 269809).
Va però rilevato che, pur a fronte di tale violazione processuale, il ricorso no
sostenuto da alcun interesse non avendo indicato il procuratore generale quale

Data Udienza: 07/05/2018

il vantaggio pratico perseguito con la impugnazione; ai sensi dell’art. 129, comma
2, cod. proc. pen. prevale comunque la causa di estinzione del reato che non
consente l’annullamento e la prosecuzione del processo (“Nell’ipotesi di sentenza
d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contradditorio tra le parti, che,
in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato
per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed
insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza
dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di

28954 del 27/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017 ) Rv. 269810).
Il ricorso è, quindi, inammissibile per manifesta infondatezza.
PQM

si ‘eci • ella camera di consiglio del 7 maggio 2018
gli e :ste o e il Presidente
Giacom Paolóni

merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.” Sez. U, Sentenza n.

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