Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21365 del 16/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21365 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

Data Udienza: 16/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONTI GIACOMO RAFFAELE N. IL 08/02/1956
OLDANI CARLA N. IL 12/11/1961
avverso la sentenza n. 6068/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

&■.,v,’ 9A-

[‘(\f

9Q2u\a)

giTrà

(

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13.5.2015, la Corte d’Appello di Milano,
in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data
23.5.2012, assolveva Ponti Giacomo Raffaele e Oldani Carla,
amministratori della Cooperativa Costruttori di Milano a r.I., dalla
dissipazione di cui al primo punto dell’imputazione, limitando la distrazione

e rideterminando la pena inflitta a ciascuno degli imputati in anni tre di
reclusione, confermando nel resto al sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati a
mezzo

dei

loro

difensori

di

fiducia

lamentando,

-la Oldani, con ricorso affidato a tre motivi:
-con il primo motivo, la mancanza di motivazione e la violazione di
legge, atteso che la sentenza impugnata si caratterizza per una sostanziale
assenza di motivazione in merito ai pagamenti effettuati dagli imputati,
tramite società di pertinenza, in favore della fallita; in particolare, dopo
aver dato atto che i beni acquistati dagli imputati sarebbero stati pagati
per C 67.000,00, escluso il pagamento della differenza quantificata in C
135.000,00, non considera che dalle emergenze istruttorie risultava,
invece, il pagamento anche di tale somma; la conclusione cui giunge la
Corte d’ Appello, è stata ancorata esclusivamente alla relazione art. 33 del
Curatore fallimentare, omettendo di prendere in esame, le dichiarazioni
rese dal Curatore in sede dibattimentale; nel caso in esame, vi è stato, in
primo luogo, il travisamento del contenuto della relazione ex art. 33 L.F. in
quanto il Curatore non ha attestato la mancanza di corrispettivo, ma ha
espresso un mero sospetto, ragione per cui erra la Corte allorquando in
motivazione fa esclusivo riferimento al contenuto della relazione e,
comunque, erroneamente, rappresenta in termini certi il suo contenuto; la
Corte territoriale ha, poi, omesso di esaminare le dichiarazioni
dibattimentali rese dal Curatore relativamente all’incasso, da parte della
fallita, di assegni provenienti dagli imputati e non si è curata del contenuto
della memoria difensiva, prodotta ed acquisita al fascicolo del dibattimento
all’udienza del 14.12.11, con la quale era stata proposta una ricostruzione
contabile, concernente l’acquisizione dei beni;
-con il secondo motivo, la mancanza di motivazione e la violazione di

legge atteso che, in grado di appello si è registrata una sostanziale
reformatio in pejus giacchè, la Corte d’Appello ha ritenuto insussistente
1

di cui al secondo punto ad C 134.923,90, escluse le aggravanti contestate,

l’aggravante ex art. 219 L.Fall., assolvendo l’imputata dalla condotta di
dissipazione, eliminando la pena di mesi due di reclusione e ridotto il valore
della distrazione da 203.000,00 a 134.923,90, ma l’esclusione
dell’aggravante ex art. 219 I.f. e la riduzione dell’importo della pretesa
distrazione non ha di fatto determinato alcun beneficio per l’imputata,
essendo stata confermata la pena di anni tre irrogata dal Giudice di primo
grado;
-con il terzo motivo, la mancanza di motivazione e la violazione di

atteso che non risultano indicati gli indici sulla scorta dei quali il fatto in
contestazione possa qualificarsi di “non trascurabile gravità”; la Corte
territoriale ha riconosciuto che la somma della pretesa distrazione andava
ridotta ad C 134 mila circa, rispetto a quella di originaria di C 203.000,00
ma, tuttavia, non fa discendere da questa parziale modifica alcun
vantaggio processuale per la ricorrente, nei confronti della quale è stata
mantenuta la stessa pena irrogata nel giudizio di primo grado;
-con il quarto motivo, l’omessa motivazione, atteso che la corte
d’appello non si è posta il problema concernente la irrogazione di una pena
da contenere nei limiti per la concessione della sospensione condizionale;
-il Ponti con ricorso affidato a tre motivi,
-con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge in
relazione agli artt. 216, 223, R.D. n. 267/42, atteso che il ragionamento
che la sentenza d’appello fa proprio è quello, per cui risulta provato che la
somma di C 67.876,10 è stata incamerata da CCM, ma tale somma non è
l’unica somma da doversi sicuramente detrarre; infatti, parimenti risultano
al curatore, pagamenti per C 39.528,22

“effettuati da Emmetivi” , che

hanno la stessa dignità degli altri, ma la Corte territoriale non ha tenuto
conto di questa precisa risultanza documentale; in dibattimento il
curatore, ha evidenziato che ben C.107.404,32, sono stati versati alla
fallita da MTV in cambio di determinati cespiti compravenduti;
-con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per difetto di
qualificazione giuridica dei fatti contestati,

trattandosi di

bancarotta

preferenziale e non di bancarotta per distrazione; in particolare, la fallita
ha incamerato l’intero importo dovutole e non vi è stato, nella specie, quel
necessario depauperamento della fallita che solo può costituire la condotta
oggettiva ed anche soggettiva della bancarotta fraudolenta per distrazione
o dissipazione, atteso che a fronte della fattura per C 118.200,00 sono stati
pagati a CCM C 118.136,77, configurandosi al più un comportamento teso
a favorire alcuni creditori in danno dì altri;

2

legge, con riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche,

-con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e
133 c.p., atteso che la negazione di circostanze attenuanti generiche è
priva di motivazione e, dall’altra, decisamente contraddittoria rispetto alli
eliminazione dell’aggravante del danno di rilevante entità.
3.In data 23.11.2015 il difensore di Giacomo Raffaele Ponti ha
depositato motivi aggiunti in punto di qualificazione giuridica dei fatti
contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Entrambi i ricorrenti sviluppano, con il primo motivo di ricorso, censure
in merito alla ricorrenza della condotta distrattiva loro ascritta, limitata
all’esito dell’appello, all’importo di C 134.923,90.
Sul punto, va subito detto che la sentenza impugnata non merita censure,
avendo con ragionamento logico, immune da censure, evidenziato come,
a fronte di vendite della società fallita a MCM di cespiti aziendali per
complessivi C 202.800,00, con relativa emissione di quattro fatture,
entravano, invece, nelle casse aziendali solo pagamenti per C 67.876,00,
configurandosi la condotta distrattiva per il residuo importo non versato
nelle casse sociali.
Le deduzioni sviluppate sul punto dai ricorrenti, circa la mancata
considerazione di ulteriori elementi attestanti, invece, l’avvenuto
versamento di tale residua somma nelle casse sociali, come si ricaverebbe
da prospetti elaborati, o, comunque, dall’allegato 10 della relazione ex
art. 33 del curatore fallimentare, non smentiscono quanto evidenziato.
In proposito si osserva che le doglianze dei ricorrenti -tradottesi in
calcoli riportati inammissibilmente anche in questa sede di legittimitàsono state già analizzate dai giudici d’appello, i quali non hanno omesso
di rilevare, senza incorrere in vizi, che le diverse indicazioni di
pagamenti fornite dalla difesa, sottoposte al curatore e dal medesimo
esaminate, risultano frutto di improprie duplicazioni o, comunque, non
attinenti alle vendite in questione. Tale dato non trova smentita,
contrariamente a quanto dedotto, in base alla documentazione allegata al
ricorso del Ponti, tra cui anche l’allegato 10 alla relazione della curatela,
atteso che in tale documento si attesta il mancato incameramento nelle
casse sociali dei pagamenti effettuati da MCM per C 134.923,90, mentre
l’importo di C 39.528,22 si riferisce ad un pagamento, all’evidenza per
diverso credito effettuato da una diversa società, MW, “girato a effetto
passivo”, che non si comprende come possa incidere sul mancato

3

I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.

incameramento nelle casse sociali dei corrispettivi delle vendite effettuate
dalla fallita ad MCM.
2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso del
Ponti, circa la mancata qualificazione dei fatti come bancarotta
preferenziale, non comprendendosi in base a quali elementi sia piuttosto
ipotizzabile tale ipotesi di reato, posto che non risulta che l’importo di €
134.923,90, sia entrato nelle casse sociali e, quindi, distribuito in
pagamento “preferenziale” ad alcuni creditori piuttosto che ad altri.

debbano ritenersi fattispecie distinte, risultando violato nel caso della
bancarotta preferenziale il diritto alla parità di trattamento che si
differenzia dal diritto all’integrità globale violato dalla bancarotta
distrattiva.
3.Gli ulteriori motivi di ricorso degli imputati e segnatamente il secondo
terzo e quarto motivo della Oldani ed il terzo del Ponti, in punto di
trattamento sanzionatorio si presentano del pari manifestamente
infondati.
3.1.Ed invero, per quanto concerne la mancata riduzione della pena in
dipendenza dell’eliminazione dell’aggravante del danno patrimoniale di
rilevante entità di cui all’art. 219 L.Fall. deve evidenziarsi come i Giudici
d’appello abbiano specificamente argomentato in merito alla mancata
incidenza sul trattamento sanzionatorio di tale eliminazione atteso che il
primo giudice non aveva effettuato un aumento di pena in proposito.
3.2.Per quanto concerne, poi, la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, si osserva che non si presenta censurabile la
valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di escluderle in base
alla non trascurabile gravità del fatto ed in mancanza di indici positivi di
ravvedimento o attività risarcitoria.
Sul punto è sufficiente evidenziare che le circostanze attenuanti generiche
hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in
senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze
che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e
della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse
richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III,
27/01/2012, n. 19639), neppure allegati nella fattispecie in esame.

3.3.In base a quanto evidenziato discende l’infondatezza della doglianza
circa il mancato contenimento della pena nei limiti consentiti per la
sospensione condizionale della pena.

4

E’ noto infatti come la bancarotta preferenziale e quella distrattiva

4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibili a colpa dei ricorrenti (Corte
Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al

favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16.12.2015

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA