Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21364 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21364 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARTE FRANCESCO nato il 07/05/1971 a SEMINARA

avverso la sentenza del 21/06/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

*

I difensori di De Marte Francesco, muniti di procura speciale, propongono ricorso
straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 21 giugno
2017, depositata in data 14 settembre 2017, dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la
quale veniva rigettato il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza del 17 giugno 2016
della Corte di appello di Milano.
Deducono che la sentenza impugnata contiene numerosi errori di fatto, che ne
denunciano lo scollamento tra l’oggetto dell’accusa e il fatto accertato in giudizio, in quanto è
stata ritenuta consumata la presunta estorsione, malgrado l’assenza, rilevabile dalla
descrizione del fatto, contenuta nel capo di imputazione, dell’ingiusto profitto con
corrispondente danno della persona offesa Stefano Borsani; in secondo luogo, segnalano che
le dichiarazioni della persona offesa hanno fondato l’affermazione di responsabilità,
nonostante presentassero palesi contraddizioni; da ultimo, rilevano che erroneamente il
ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto di pistola modello
revolver con la quale avrebbe minacciato la persona offesa.
Quanto al primo punto si evidenzia che i tre episodi indicati nell’imputazione e ritenuti
sintomatici dell’estorsione non hanno nulla in comune con le vicende relative ai lavori
meccanici gratuiti e ai lavaggi degli automezzi; che il Borsani non ha eseguito alcuna delle
prestazioni richieste con conseguente insussistenza del danno, quale elemento tipico
dell’estorsione; nelle tre vicende nessun cenno è stato fatto a somme di danaro dovute dal
ricorrente al Borsani né a minacce; peraltro, nei tre episodi indicati le richieste, rimaste senza
esito, sarebbero state finalizzate ad ottenere un preventivo, la certificazione di originalità dello
specchietto di un automezzo della ditta del ricorrente e lo scarico dei dati di un
cronotachigrafo ovvero prestazioni del tutto lecite. La sentenza non si è confrontata con il
rilievo difensivo volto ad evidenziare il paradosso costituito dal fatto che, dopo il primo
episodio in cui il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa con una pistola, i rapporti
sarebbero proseguiti per altri quattro anni senza che il Borsani azionasse il presunto credito.
La conferma dell’assenza di danno negli episodi indicati risulta dalle dichiarazioni ritenute
attendibili del Borsani, nonostante l’ambiguità delle stesse, ma anche dalle deposizioni
testimoniali, ritenute in sentenza elementi di riscontro in forza di una lettura inesatta e
incompleta, nonostante fossero state allegate al ricorso le trascrizioni ed i passaggi
dichiarativi, dai quali emergeva che i testi non avevano assistito a minacce da parte del
ricorrente, ma a normali discussioni tra i due.
La sentenza ha trascurato le evidenze indicate, finendo per confondere il rifiuto
opposto dal ricorrente al pagamento della somma pretesa dal Borsani per lavori di riparazione,
effettuati nel 2010 su un autocarro per un importo di 2.500 euro oltre spese, con l’inesistente
intimidazione di chi usa violenza o minaccia per con conseguire un profitto con altrui danno.

inficiano il contenuto e traspaiono con evidenza dal testo del provvedimento: in primo luogo,

Anche per l’altro reato la sentenza incorre in un errore percettivo. laddove fonda
l’affermazione di responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa, che
risultano contraddittorie e prive di riscontri, in quanto il Borsani anziché descrivere un’arma
abbastanza corta, di cui parla la sentenza, aveva parlato di un’arma di grosse dimensioni,
come risultava dal verbale del 24 maggio 2011, prodotto in appello: dichiarazioni che
risultavano contraddette e non confermate da quelle dei dipendenti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché
manifestamente infondato.
motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso “da una vera e propria svista
materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato
l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura” e che il disposto dell’art. 173 disp. att.
c.p.p., comma 1, secondo cui “nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso
sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione”, non consente di
presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente
riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante, dalla
stessa esposizione dei motivi di ricorso risulta che il ricorrente, piuttosto che evidenziare
errori percettivi, censura nel merito la decisione di questa Corte, sostenendo che la stessa
sarebbe errata, perché viziata dall’omessa valutazione di elementi decisivi, che incidono sulla
configurabilità del reato di estorsione ed in particolare, su un elemento essenziale dello stesso,
quale l’ingiusto profitto ed il corrispondente danno per la persona offesa.
Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa
in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi da questa Corte, che,
oltre a sottolineare che non possono formare oggetto di ricorso l’interpretazione dei fatti e
l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità della motivazione,
risultata coerente e logica, ha ritenuto corretta ed esauriente la ricostruzione dei giudici di
merito, fondata sulle precise ed univoche dichiarazioni della persona offesa, supportate da
riscontri esterni e dalle intercettazioni ambientali disposte a fronte delle contraddittorie
dichiarazioni rese dai coimputati e dalla scarsa plausibilità della versione alternativa fornita
dall’imputato; ha altresì, ritenuto non adeguatamente contestata la ricostruzione della corte di
merito quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione, puntualmente
illustrati nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata; analoghe valutazioni sono state
espresse per i motivi di censura relativi al delitto di detenzione e porto di arma.
Risulta, pertanto, evidente che il ricorso censura la valutazione delle risultanze
processuali, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già
esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo
stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625- bis cod.
proc. pen.
2

Considerato che l’eri -ore di fatto può consistere anche nell’omesso esame di uno o più

Rilevato. pertanto, che il ricorrente si limita a riproporre i motivi di ricorso e deduce
presunti errori di diritto e non di fatto, il ricorso straordinario è affetto da genetica
indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore
percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr.

ex

plurimiss Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del
17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2018
Il consigliere es

sore

Anna Crisc i o o

determinata in curo quattromila.

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