Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21363 del 03/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21363 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Dardi Francesco, nato ad Ortona 1’08/07/1974

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti 1’11/03/2015

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

I difensori di Francesco Dardi ricorrono avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa dal Giudice di pace di
Ortona, in data 21/01/2014, nei confronti del loro assistito. L’imputato risulta
essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di cui agli artt. 594
e 612 cod. pen., in ipotesi commessi in danno di Alessandro Carlini: i fatti si

Data Udienza: 03/11/2015

assumono realizzati in luoghi e tempi diversi, giacché – secondo la rubrica – il
Dardi avrebbe insultato e minacciato il Carlini, una prima volta, il 29/05/2010 (in
territorio croato, visto che l’episodio si sarebbe verificato su una piattaforma
petrolifera), quindi lo avrebbe ancora minacciato al rientro in Italia, in particolare
in quel di Ortona, il successivo 8 giugno.
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta:

contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata
Nell’interesse dell’imputato si rappresenta che, sia nel corso del giudizio

si era eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano quanto ai reati
che la stessa rubrica indicava come commessi all’estero. A fronte di tale
precisa collocazione delle condotte criminose nello spazio, il Tribunale
sottolinea che la persona offesa non avrebbe saputo specificare se la
piattaforma su cui si svolsero i fatti del maggio 2010 battesse bandiera
italiana o croata, intendendo così non dimostrato che quelle prime
minacce ed ingiurie furono commesse fuori dall’Italia, ma – al contrario i giudici di merito avrebbero dovuto comunque tenere conto del tenore
del capo d’imputazione e prendere atto che, in difetto di prove di segno
opposto, i reati de quibus erano da considerare commessi in territorio
croato, con il conseguente regime di procedibilità ex art. 9 cod. pen.

vizi di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione
della responsabilità
Il giudice di appello indica cinque testimoni a sostegno della ricostruzione
accusatoria, quando invece le risultanze dell’istruttoria dibattimentale
erano state ben diverse: due dei soggetti indicati non avevano infatti
riferito alcunché di utile (uno aveva rappresentato che il Carlini lo aveva
probabilmente confuso con altri, ed un secondo aveva ricordato solo uno
scambio di parole tra il Dardi e la persona offesa)

inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 599 e 62, n. 2, cod. pen.
Ad avviso dei difensori dell’imputato, nel caso di specie risultava
ravvisabile un comportamento provocatorio del Carlini, come già
sostenuto nei motivi di appello in base alle stesse argomentazioni esposte
dal primo giudice, ed avendo i testimoni presenti ai fatti comunque
riferito di una reciprocità delle offese.

Il Tribunale, invece, pur

riconoscendo alle dichiarazioni di tutti i testimoni indicati (ivi compresi i
signori Antonello Di Renzo e Fabio Fornarola) valenza di riscontro al
narrato del querelante, afferma che il narrato degli stessi Di Renzo e
Fornarola sarebbe al contempo assolutamente generico e superficiale
quanto alle minacce ed ingiurie rivolte dal Carlini al Dardi.

2

di primo grado che all’atto di proporre gravame avverso quella decisione,

Una più corretta valutazione delle emergenze processuali avrebbe, quanto
meno, comportato un trattamento sanzionatorio di minor rigore nei
confronti del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

rubrica indicava con chiarezza come le vicende del 29/05/2010 avessero avuto
luogo in territorio croato: i giudici di merito sembrano avere superato tale
presupposto sulla base della mancata dimostrazione che i reati di cui al capo a)
fossero stati davvero commessi all’estero (solo perché il Carlini non aveva saputo
ricordare la bandiera della piattaforma petrolifera che fu teatro dei fatti), ma così facendo – giungono implicitamente ad affermare il principio che l’imputato
dovrebbe intendersi gravato dell’onere di provare l’identità del

/ocus commissi

delicti con quello indicato nel capo d’imputazione.
La relativa questione, pertanto, non appare correttamente analizzata, né
risulta che il Tribunale abbia dato compiuta risposta, in parte qua, alle doglianze
formulate nei motivi di appello, dove la difesa aveva appunto prospettato la tesi
secondo cui, «in difetto di prova positiva che il luogo di commissione sia diverso
da quello di cui al capo d’accusa, il giudice non possa ritenere un diverso /ocus
commissi delicti: tanto più qualora ciò avvenga – come nel caso di specie – al
fine di affermare la propria giurisdizione». Il tema deve dunque essere oggetto
di rivalutazione da parte del giudice di merito.
La motivazione della sentenza impugnata si rivela altresì carente e
contraddittoria a proposito della dedotta sussistenza della esimente e/o
attenuante della provocazione. Da un lato, il Giudice di pace aveva evidenziato
che lo stesso Carlini aveva «spiegato le ragioni del risentimento del collega: egli
recriminava per l’esaurimento del credito sulla scheda del telefono satellitare,
necessario per comunicare all’esterno dalla piattaforma petrolifera sulla quale
entrambi si trovavano» (v. pag. 2 della sentenza di primo grado);

ergo, non

risulta affrontato il problema della ravvisabilità della provocazione, ex art. 599,
secondo comma, cod. pen., anche in presenza di un comportamento contrario se non a norme giuridiche – all’insieme delle regole sociali vigenti in un contesto
di civile convivenza (v., da ultimo, Cass., Sez. V, n. 43637 del 24/04/2015,
Caputo). Dall’altro, risulta obiettivamente contraddittoria la valutazione del
Tribunale, nell’accreditare (anche) ai testi Di Renzo e Fornarola piena
attendibilità, laddove essi avevano riferito delle ingiurie e delle minacce del

3

Deve infatti osservarsi che, in punto di lamentato difetto di giurisdizione, la

Dardi, ritenendoli al contempo generici e superficiali nella parte in cui essi
avevano comunque ricordato intemperanze verbali del Carlini all’indirizzo
dell’imputato.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di

Così deciso il 03/11/2015.

Chieti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA