Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21362 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21362 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOGETTI MAURIZIO nato il 06/10/1964 a SALUZZO parte
offesa nel procedimento contro
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COTUGNO WALTER
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ISPODAMIA MICHELE
avverso il decreto del 22/12/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione sopra
indicata,
rilevato che avverso l’ordinanza di archiviazione, a seguito della riforma
di cui alla legge 103/2017, non è ammesso ricorso in cassazione ma solo il
reclamo al tribunale nella ipotesi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod.
proc. pen., chiaramente esclusa nel caso di specie in cui il ricorrente era
presente in udienza;
ritenuto che le spese, valutate le ragioni della inammissibilità, vadano
determinate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese proc ssuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Roma, c
nella camera di consiglio del 7 maggio 2018
Data Udienza: 07/05/2018