Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21361 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21361 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO AUGUSTO nato il 13/08/1947 a NAPOLI parte offesa nel
procedimento
c/
LEMBO CIRO
avverso il decreto del 16/12/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giordano Augusto, denunciante e persona offesa nel procedimento n.
29984/16, poi confluito nel proc. n. 41175/11, ha proposto ricorso avverso il decreto di
archiviazione, emesso in data 18 dicembre 2017, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli,
denunciandone l’abnormità, in quanto il decreto è relativo esclusivamente al procedimento più
risalente, precedente, diverso ed in alcun modo collegato a quello originato dalla denuncia del
Giordano.
Espone che il 31 agosto 2016 il Giordano aveva sporto denuncia per abuso di ufficio
nei confronti dell’amministrazione comunale di Capri e del sindaco in carica De Martino, che

avrebbe favorito ingiustamente una società concorrente della società dell’esponente,
attribuendo, senza gara, alcuni posti barca; aveva denunciato anche omissioni di atti d’ufficio,
ascrivibili alla Capitaneria di porto di Capri, per omesso controllo su occupazioni abusive di
spazio demaniale, ed a vari enti, che avrebbero dovuto verificare l’illegittima attribuzione da
parte del Comune di spazio in concessione con riserva di 9 posti barca alla società concorrente
senza concorso. Segnala che la denuncia diede origine all’iscrizione del proc. n. 29983/16,
trasmesso ad altro P.m. titolare di altro fascicolo, relativo a fatti del 2009 in alcun modo
connessi a quelli più recenti; che il fascicolo in oggetto non fu riunito, ma semplicemente
confluì materialmente in quello più risalente, definito con l’archiviazione impugnata, che in
alcun modo riguarda i fatti del 2016, risultando iscritto a carico del sindaco in carica nel 2009
per un’ipotesi di abuso d’ufficio del tutto diversa dai fatti denunciati sette anni dopo, cosicché
la notizia di reato in oggetto non è stata oggetto di alcuna valutazione.
Deduce che tale situazione determina un ingiustificato ed irrimediabile arresto del
procedimento diverso, che viene archiviato senza che sia mai stata valutata la fondatezza della
notizia di reato, in tal modo derogando all’obbligatorietà dell’azione penale: ne chiede,
pertanto, l’annullamento, trattandosi di provvedimento abnorme.
Il ricorso è inammissibile, non sussistendo la denunciata abnormità del provvedimento
impugnato.
Precisato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello
che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi
consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, il decreto impugnato non
è inquadrabile in dette ipotesi.
Il decreto di archiviazione è relativo al procedimento iscritto nel 2011, avente ad
oggetto una precedente notizia di reato per fatti risalenti al 2009 a carico del sindaco allora in
carica, iscritto per l’ipotesi di reato denunciata, risultata infondata.
La circostanza che in detto fascicolo sia confluita per errore anche la denuncia sporta
dal ricorrente nel 2016, oggetto di altro procedimento, non giuridicamente riunito, non può
rendere abnorme il decreto impugnato, che correttamente si riferisce esclusivamente /
/

all’indagato iscritto per l’ipotesi di reato formulata, potendo essere attivati altri rimedi per
segnalare l’errore, richiedendo lo stralcio o la separazione del procedimento per ottenere la
valutazione da parte dell’AG inquirente e le conseguenti determinazioni.
Peraltro, proprio la mancata valutazione della denuncia sporta dal Giordano nel 2016
esclude che il decreto di archiviazione si riferisca anche alla stessa e che possa ritenersi
oggetto di archiviazione implicita, suscettibile di ricorso.
In assenza di un provvedimento definitorio, riferibile alla denuncia, non vi è spazio per
l’impugnazione, in quanto un provvedimento inesistente perché mai emesso non è suscettibile
di ricorso (per la distinzione tra atto inesistente e atto abnorme v. Sez. 5, n. 8055 del
proposta contro un provvedimento inesistente, in quanto, a differenza dell’atto abnorme, che
conserva pur sempre l’attitudine a dar luogo a preclusioni, l’atto giuridicamente inesistente
non produce alcuno degli effetti che con il gravame s’intendono rimuovere).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018

20/01/2017, P.O. in proc. Russo, Rv. 269226, che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione

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