Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21360 del 16/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21360 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
GIANNELLA VINCENZO N. IL 29/10/1936
avverso la sentenza n. 105/2013 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Luigi Birritteri, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1.Con “dispositivo” di sentenza del 20.1.2014 il Giudice di Pace di Udine
assolveva Giannella Vincenzo perché il fatto a lui ascritto -di aver ingiuriato
Fadini Cinzia- non costituisce reato.
2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d’appello di
Trieste, lamentando la ricorrenza dei vizi di Cui all’art. 606, primo comma, lett.

dispositivo della sentenza impugnata all’udienza del 20.1.2014, non ha
depositato la motivazione della decisione, rassegnando nelle more le proprie
dimissioni dall’incarico (come da comunicazione n. 85/gp/2014 del 5.3.2014 del
Consiglio Superiore della Magistratura); il giudice di pace coordinatore di Udine,
con provvedimento del 14.4.2014, ha disposto che la cancelleria provvedesse al
deposito della sentenza, contenente soltanto l’intestazione, le generalità
dell’imputato, l’imputazione, l’indicazione delle conclusioni delle parti e la
fotocopia del dispositivo; la sentenza, quindi, risulta completamente priva di
motivazione e, come tale, affetta da nullità assoluta (Sez. I, 21 ottobre 2008, n.
39294) per contrasto con gli artt. 111 Cost., comma sesto e 125 c.p.p., comma
terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Ed invero, la sentenza impugnata consta dell’intestazione e del solo
dispositivo “letto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato perché il fatto non
costituisce reato”, laddove è totalmente priva della motivazione.
In proposito il P.G. ricorrente correttamente invoca il principio affermato più
volte da questa Corte, secondo cui è affetta da nullità assoluta la sentenza del
tutto priva di motivazione (Sez. 1, n. 39294 del 24/09/2008). La mancata
redazione della motivazione, dopo che il giudice abbia preso la decisione e
pubblicato il dispositivo, non determina, tuttavia, l’inesistenza della sentenza,
ma la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546
c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la mancata redazione deve essere equiparata
alla omessa motivazione, con la conseguenza che tale nullità può essere rilevata
solo nell’eventuale giudizio d’impugnazione (Sez. 2″, 22 dicembre 2007, n.
45255, Terranova; Sez. 2″, 6 maggio 2004, n. 23547, P.G. in proc. Madeo;Sez.
5″, 15 ottobre 2004, n. 14989, P.G. Serravalle; Sez. 5″, 18 dicembre 1975, n.
839, Mellino; Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013)
2.L’ espressione di giudizio, in cui si sostanzia la sentenza, in realtà nella
fattispecie vi è stata (detta espressione va intesa come atto deliberativo, posto
1

c) ed e) c.p.p., atteso che il giudice di pace, dopo avere pronunciato il

che il dispositivo letto in udienza è atto decisorio con effetti propri,
astrattamente idoneo a passare in cosa giudicata), laddove ciò che
giuridicamente è inesistente è il documento-sentenza, ossia la consacrazione
formale di quell’atto deliberativo che, ai sensi dell’art. 546/1 c.p.p., in rapporto
all’art. 125/3 stesso codice, deve costituire il compendio dei requisiti
espressamente prescritti.
3. Ne consegue che il documento impugnato, che non ha dimensione formale
di sentenza, deve essere rimosso dall’universo giuridico, con conseguente

p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Udine per
nuovo esame.
Così deciso il 16.10.2015

annullamento con rinvio al Giudice di Pace di Udine per nuovo esame.

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