Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21360 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21360 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IDRIS ALI’ nato il 12/06/1994 a TORINO
avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 07/05/2018
5728/17
FATTO E DIRITTO
Idris Ali ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la
Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 6 ottobre 2016 dal
Tribunale di Torino, che all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di
mesi 8 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva e con la diminuente di rito.
mancata esclusione della recidiva contestata, in quanto la condotta posta in essere non è
espressiva di una maggiore capacità criminale rispetto al passato.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla
legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i
motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato,
che lo ha personalmente redatto, è inammissibile.
Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018
Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge con riferimento alla