Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21359 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21359 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IACOI SALVATORE nato il 01/11/1953 a LONGOBUCCO
avverso l’ordinanza del 01/12/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Iacoi Salvatore, a mezzo del difensore cui ha conferito procura redatta in calce
al ricorso, impugna la ordinanza sopraindicata nella parte in cui lo condannava
al pagamento di sanzione pecuniaria per la inammissibilità. Invoca il principio
fissato dalla sentenza 31435/2012 quanto al non doversi applicare sanzione
pecuniaria in caso di rinuncia alla impugnazione.
Il ricorso, da qualificarsi quale ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.
pen., è innanzitutto evidentemente tardivo e, poi, comunque infondato poiché,
a fronte dell’isolato precedente citato dalla difesa, questa Corte ha
ripetutamente affermato che «Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per
cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle
ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di
detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla
pronuncia di inammissibilità»

(per tutte: Sez. 5, Sentenza n. 28691 del

06/06/2016 Cc. (dep. 08/07/2016 ) Rv. 267373). Inoltre era ampiamente
giustificata anche la data quantificazione della sanzione pecuniaria. Difatti, la
rinuncia al ricorso è intervenuta solo dopo che era stata rilevata una causa di
inammissibilità con trasmissione del fascicolo alla settima sezione, per cui si era
comunque realizzata la condizione di inutile attivazione del procedimento che
l’art. 616, seconda parte, cod. proc. pen. intende sanzionare.

Data Udienza: 07/05/2018

Va quindi dichiarata la inammissibilità con conseguente sanzione che, tenuto
conto delle ragioni della inammissibilità, va determinata nella misura di cui in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Roma,
Il Cor/sif –

della somma di euro 2000 in favore della cassa delle

nella camera di consiglio del 7 maggio 2018
nsore il Presidente
Giaco o Paoloni

spese processuali

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