Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21358 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21358 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSATO FRANCESCO nato il 08/01/1986 a MILANO

avverso la sentenza del 24/11/2017 del TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

5076/18

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Rosato Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Monza ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di mesi 2 di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/11, esclusa
la recidiva e con la riduzione per il rito.

Ne chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge, in
adeguatamente valutati il buon comportamento processuale e l’assenza di precedenti penali
specifici.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, non ricorrendo l’illegalità della pena applicata nei termini
proposti dallo stesso ricorrente.
Considerato, altresì, che la parte che ha promosso l’accordo non è legittimata, in sede
di ricorso per cassazione a sostenere tesi concernenti la congruità della pena in contrasto con
l’impostazione dell’accordo, al quale le parti processuali sono addivenute, non rientrando il
motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, la stessa é destinata
all’immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018
Il consigliere este

ore

Il Presidente

particolare, per mancato contenimento della pena nel minimo, non essendo stati

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