Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21357 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21357 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIUMMO VITTORIO nato il 13/09/1960 a ACQUAVIVA D’ISERNIA
avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori di Ciummo Vittorio propongono ricorso straordinario ex art. 625
bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte del 2 marzo 2017 che
rigettava il ricorso dell’imputato.
Deducono che la decisione ritiene che fosse stato notificato all’imputato il
decreto di citazione per il giudizio di appello «sulla base dell’erronea percezione
dell’esistenza della notificazione del decreto di citazione all’imputato,
nonostante fosse stato notificato un solo esemplare, peraltro con la specifica
indicazione “in proprio” al difensore di fiducia avv. Oreste Palmieri; circostanza
che inequivocabilmente individuava in lui l’unico destinatario dell’atto
medesimo, rivelando, altresì, l’assenza di un qualsiasi ulteriore destinatario,
ovvero, dell’appellante Ciummo Vittorio»; a questo errore rilevante ex art. 625
bis cod. pen. si aggiunge il rilievo che, comunque, non ricorrendo le condizioni
dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l’atto andava notificato presso il
domicilio dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
A partire dalla pagina 5 della sentenza, al punto 2, è stata data esplicit
risposta sulla questione della efficacia della notifica presso il difensore alle date
condizioni.

Data Udienza: 07/05/2018

Come chiaramente esposto:

si è dato atto della regolarità di tale notifica;

si è rilevato che, comunque, non era stata affatto dedotta la effettiva
mancata conoscenza dell’atto;

si è considerato che, essendo stata la questione dedotta per la prima
volta solo con il ricorso per cassazione, ormai era preclusa la possibilità
di rilevarla.

Quindi, a fronte dell’esplicita valutazione e, soprattutto, della preclusione

rispetto alla sentenza impugnata. Si è, quindi, palesemente al di fuori dell’
ambito di proponibilità del ricorso straordinario.
La sanzione pecuniaria, valutate le ragioni della inammissibilità, va
determinata nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
amme de.
nella camera di consiglio del 7 maggio 2018
il Presidente
Giaconn Paolo!i

alla eccezione, ciò che invoca il ricorso è una nuova e diversa valutazione

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