Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21356 del 18/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21356 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lauro Cesare, persona offesa

nei confronti di
Vecchione Carmine, nato a Noia il 27/06/1966
avverso il decreto del 11/09/2015 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Corsaniti, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’avv. Antonello Grassi, difensore di fiducia di Cesare Lauro, persona offesa
del reato di cui all’art. 388 cod. pen., ricorre avverso il provvedimento in epigrafe,
col quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di Carmine Vecchione, senza fissare
l’udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen.
2. Nella memoria depositata in cancelleria, il difensore di Cesare Lauro ha
insistito per l’accoglimento della impugnazione.

Data Udienza: 18/05/2016

3. Il ricorso è fondato.
4. In via preliminare, occorre rilevare la legittimazione del ricorrente a
proporre impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione.
Ed invero, in tema di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice,
il soggetto che ha proposto la querela è persona offesa del reato ed è pertanto
legittimato a proporre opposizione all’eventuale richiesta di archiviazione (Sez. 6,
n. 24078 del 24/05/2011 – dep. 15/06/2011, P.O. in proc. Vitiello, Rv. 250106).
5. Sotto diverso aspetto, va osservato come, secondo il consolidato

di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen.,
può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora
ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e
cioè che l’opposizione sia inammissibile per l’omessa indicazione dell’oggetto
dell’investigazione suppletiva ovvero per l’idoneità delle prove richieste ad incidere
sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata
(Cass. Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, P.O. in proc. Ortu, Rv. 249236). Al di fuori
di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che
ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di
archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del
contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
6. Ciò è accaduto nel caso di specie, nel quale il giudice, limitandosi a
compilare un modello prestampato sulla copertina del fascicolo, ha radicalmente
omesso di argomentare in merito alla pertinenza ed alla rilevanza degli elementi
di prova su cui l’opposizione si fondava, omettendo finanche di dare conto che
un’opposizione fosse mai stata presentata.
P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di Napoli
per il seguito.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2016

Il consigliere estensore

insegnamento di questa Corte, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA